SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

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Messaggioda manuela1965 » 06/09/2015, 15:42

E' vero gli attuali responsabili di servizio perderanno la P.O. e che i Segretari Comunali diventeranno responsabili loro di tutti i servizi?
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Re: SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

Messaggioda ivano » 06/09/2015, 23:26

Bella domanda. Magari occorre chiederlo alla Madia... Comunque, a mio modesto parere, la legge 124 e' una legge pasticciata,scritta male,in parte anticostituzionale e non so se reggerà alla prova dei fatti. Occorrerà vedere cosa si inventeranno con i decreti delegati ;che ne è del TUEL ? Se lo sono scordato? E del contratto segretari? Il dirigente apicale che personaggio è? Avrà compiti di " attuazione dell'indirizzo politico" (!!!!!?????) in sostanza penso si sia cercato di creare il dirigente sempre più policizzato e lo stesso sarà sempre meno indipendente, totalmente sottomesso ai politici che lo hanno nominato. Forse molto più di adesso.... Se queste sono le riforme....
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Re: SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

Messaggioda oliviero.tidu » 07/09/2015, 12:51

In base al Tuel l'attribuzione di responsabilità dirigenziali a funzionari è possibile in assenza di dirigenti. Questo è il dato letterale e quindi, salvo modifiche del Tuel, mi pare che di fatto tale attribuzione non sarà più possibile. D'altra parte il governo non ha delega per modificare il Tuel nel senso di consentire ancora tali attribuzioni anche in presenza di un dirigente apicale unico. Ammesso e non concesso che si metta il problema e decida di andare in quella direzione (ossia intervenire sul Tuel) andrà incontro ad un eccesso di delega con conseguenze che non so valutare.
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Re: SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

Messaggioda manuela1965 » 07/09/2015, 17:07

Penso che per risparmiare sul personale hanno pensato di eliminare le P.O.
La P.O. sarà in capo al Segretario Comunale.
Ne vedremo delle belle.
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Re: SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

Messaggioda ivano » 07/09/2015, 20:10

Il segr.Com.le è stato abolito e sarà sostituito dal dirigente apicale,suo discendente ,vero mostro giuridico che sarà nominato con la procedura dettata da una commissione NAZIONALE. Ma i Sindaci questo ancora non lo sanno.....
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Re: SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO UNICO

Messaggioda ivano » 08/09/2015, 9:13

Tratto da PROGETTOOMNIA (estratto)
"L’ abolizione del Segretario comunale
....
• La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", fissando delle regole per prevenire fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, ha previsto che il sistema sia incentrato sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, c.6). Nell’ambito delle misure adottate per contrastare la corruzione e l’illegalità all’interno della pubblica amministrazione, il segretario è chiamato a giocare un ruolo di primo piano, in forza della legge n. 190 del 6 novembre 2012. Il comma 7, parte seconda dell’art. 1 della legge n. 190/2012, prevede che:
“Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”.
La scelta di privilegiare il segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione avrebbe fatto supporre che il legislatore stava pensando di ridefinire il ruolo del segretario facendo una marcia indietro rispetto ai tentativi di ridimensionare tale figura. A conferma del nuovo orientamento si prendeva atto che la scelta del segretario, quale responsabile della prevenzione della corruzione, era scontata.
In virtù della norma di legge in commento la previsione dell’abolizione del Segretario Comunale è in totale contraddizione con quanto stabilito da tutta la Legge 190/2012.
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di trasparenza amministrativa sancisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (art. 43, c. 1) cui è attribuita stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. In ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, coincidendo le due figure e convergendo nel Segretario Comunale, salvo diversa adeguata motivazione.
Dall'esame congiunto della legge n. 190 del 6 novembre 2012, sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, della legge n. 213 del 7 dicembre 2012, sul rafforzamento del sistema dei controlli interni ed esterni e del D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza amministrativa, emergeva con chiarezza la volontà del legislatore di valorizzare la figura e il ruolo del segretario comunale caricandolo di responsabilità che da un lato si ricollegavano a importanti poteri di direzione e di controllo sull'attività dell’ente, dall'altra si estrinsecavano in altrettanto importanti poteri di prevenzione della corruzione.
L’abolizione della figura del Segretario comunale e la contestuale trasformazione in questa figura di Dirigente apicale apre molti interrogativi in merito al modus operandi del legislatore in questi settori delicati della Pubblica Amministrazione.
...
Anche la confluenza dell’albo dei Segretari comunali e Provinciali nel ruolo della Dirigenza locale, a parere dello scrivente, crea una evidente disparità di trattamento tra coloro che sono entrati in carriera tramite corso – concorso nazionale (Segretari Comunali) con funzioni multidisciplinari nei diversi settori degli enti locali e coloro (Dirigenti locali) che hanno superato un concorso “locale” su una materia specifica.
Il tema della corretta gestione dell'ente locale non passa attraverso l’abolizione di una categoria professionale, elevata a presidio della legalità e dell’anticorruzione, e la sua sostituzione, con una figura ibrida di Dirigente Apicale che solo temporaneamente per un periodo di tre anni – clausola di salvaguardia - vedrà la coincidenza con il Segretario comunale, con conseguenze significative in tema di autonomie e indipendenza.
Peraltro la previsione dell’obbligatorietà della gestione in forma associata per i Comuni di piccole dimensioni del Dirigente apicale non rappresenta una novità in quanto già attualmente i Comuni di ridotte dimensioni demografiche utilizzano Convenzioni di Segreteria, avvalendosi del Segretario comunale in forma associata.
Si attendono i decreti delegati per comprendere come sarà garantita la piena autonomia e indipendenza di tale figura, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la Legge n. 190 del 2012, nonché per garantire l'assoluta professionalità di tale figura.
In merito all'autonomia ed indipendenza, dal Rapporto sul primo anno di attuazione della Legge n. 190 del 2012 predisposto dall'ANAC si può leggere
"è superfluo sottolineare l'importanza dell'indipendenza, del resto ampiamente riconosciuta in ambito internazionale, rispetto alle amministrazioni e agli stessi vertici politici, ai fini dello svolgimento di funzioni che coinvolgono la valutazione del modo in cui la legge è applicata, del funzionamento complessivo delle amministrazioni stesse e delle misure adottate a scopi di integrità e trasparenza” (pg. 12). Il possesso del requisito dell'indipendenza è richiesto a livello internazionale in capo agli organismi deputati a svolgere attività di prevenzione della corruzione (pg. 25 e 26)".
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