da lucio guerra » 04/09/2015, 11:58
ritengo prevalga il pegno cronologicamente avvenuto prima (nel caso intervento sostitutivo), trattandosi, di fatto, anche nel caso di intervento sostitutivo, di una forma di "pignoramento di somme presso terzi".
Art. 4 c. 2 DPR 207/2010. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
(da coordinare con l'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013)