POLIGONO di tiro e fatturazione elettronica

POLIGONO di tiro e fatturazione elettronica

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 04/09/2015, 9:50

AIUTO! (tanto per sintetizzare il concetto)

Il Poligono di Tiro (Ente Sportivo non Commerciale) si fa pagare ogni anno per le esercitazioni obbligatorie dei Vigili la quota di iscrizione e la spesa per cartucce e rilascio patentino.

L'operazione (se capisco bene) è FUORI CAMPO IVA in quanto rientra in art. 4 c.4 DPR 633/1972. A questo punto mi viene fatta una Nota di Debito ed i miei dubbi riguardano i seguenti aspetti:

- Posso accettare la nota di debito in formato cartaceo. Ho trovato scritto di SI da parecchie parti ma nessuno che mi dia un esatto riferimento normativo
- Visto che la nota di debito è fuori campo IVA deve essere assoggettata a bollo? (euro 2,00) e quindi me la devono attaccare sopra la nota?

Scusate la banalità delle domande ma non tutti siamo "imparati" in materia.
Grazie
Giorgio
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Re: POLIGONO di tiro e fatturazione elettronica

Messaggioda lucio guerra » 04/09/2015, 11:32

DOMANDA 1) Posso accettare la nota di debito in formato cartaceo. Ho trovato scritto di SI da parecchie parti ma nessuno che mi dia un esatto riferimento normativo

RISPOSTA 1) Puoi accettare a nota di debito in formato cartaceo in quanto, in altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.

FONTE RISPOSTA 1 – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Giovedì 12 marzo 2015 VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) - CAMERA DEI DEPUTATI

Interrogazione n. 5-05002 Giulio Sottanelli: Esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti no profit.


TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l’Onorevole interrogante segnala talune criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono « bloccate » dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il vigente articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che « ... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario » e che la stessa « ... si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ».

Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell’articolo 1, commi dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del DM 55 del 2013), attraverso l’istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (DM 7 marzo 2008).

Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all’originario del 6 giugno 2015, dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile
2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative
fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.

Ciò posto, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di
cui agli articoli 1 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono
obbligati ad emettere fattura elettronica.

Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.

Ove lo si ritenga opportuno, non si mancherà di richiedere all’Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti

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DOMANDA 2) - Visto che la nota di debito è fuori campo IVA deve essere assoggettata a bollo? (euro 2,00) e quindi me la devono attaccare sopra la nota?

RISPOSTA 2) - La nota di debito deve essere assoggettata a bollo di euro 2,00 e quindi te la devono attaccare sopra la nota
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Re: POLIGONO di tiro e fatturazione elettronica

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 04/09/2015, 12:46

Molte grazie per la cordiale (e tempestiva, quindi ancor più cordiale) collaborazione.

Buona giornata e buon fine settimana.
Giorgio
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