Salvaguardia equilibri di bilancio

Re: Salvaguardia equilibri di bilancio

Messaggioda MAURO.REI » 15/07/2015, 16:43

Scadenze adempimenti.
La risposta che ho ottenuto a seguito di specifico quesito ad ANCI Risponde è il seguente:

Ente NON sperimentatore.
Quali scadenze deve osservare nell'anno 2015 per:
- la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- assestamento di bilancio;
- adeguamento del FCDE. Il principio contabile recita: "In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti."

Risposta
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011), al punto 4.2 descrivendo gli strumenti della nuova programmazione degli enti locali, con decorrenza dall’esercizio 2015, alla lettera g) prevede lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Questo adempimento unifica, nell’unica data del 31 luglio, le disposizioni previste dal comma 8 dell’art. 175, relativa alla variazione di assestamento generale del bilancio, e dal comma 2 dell’art. 193, relativa allo stato di attuazione dei programmi e al controllo della salvaguardia degli equilibri. Con il D.M. 13 maggio 2015 il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Si viene pertanto a creare una analoga situazione di coincidenza tra la data di approvazione del bilancio e la data prevista per la verifica degli equilibri come avvenne nel 2014 quando la data di adozione del bilancio fu differita al 30 settembre coincidendo con la data prevista, all’epoca, per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio. In quella occasione il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la nota n.10082 del 17 settembre 2014 chiarì :” che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dopo il 31 agosto e quelli che lo approveranno entro il 30 settembre non sono tenuti ad approvare anche la deliberazione sugli equilibri contabili prevista dall'art.193 del Tuel.”. Al momento il competente ministero non ha adottato alcun provvedimento per l’ann0 2015, ma è da ritenersi che, anche in questa occasione, i comuni che abbiano deliberato il bilancio in data successiva al 30 giugno non siano tenuti ad adottare entro il 31 luglio né la verifica degli equilibri né la delibera di assestamento generale, nella considerazione che il bilancio recentemente approvato abbia garantito tutti gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri può essere attestata nella stessa delibera di approvazione del bilancio. Tuttavia nulla vieta che esigenza particolari e/o straordinarie, in presenza di dati che facciano prevedere uno squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; l’emergere di eventuali debiti fuori bilancio o la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità rendano necessario che il consiglio comunale adotti provvedimenti di variazione di bilancio anche in data successiva al 31 luglio , ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno ( Art. 175 comma 3 del Tuel). In altre parole i comuni che adottano la delibera di approvazione del bilancio in data successiva al 30 giugno non sono obbligati entro il 31 luglio ad adottare la formale delibera di verifica degli equilibri e di assestamento generale del bilancio. Nel caso, però, che, durante la gestione del bilancio, in data successiva al 30 luglio, emergano dati tali da far prevedere squilibri di gestione, il consiglio comunale dovrà adottare eventuali variazioni di bilancio per ripristinare il pareggio anche se non potrà utilizzare tutte le possibilità offerte dal comma 2 dell’art. 193. Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ordinariamente l’adeguamento deve essere fatto in sede di assestamento e cioè entro il 31 luglio. In questo esercizio i comuni che hanno deliberato recentemente il bilancio procederanno all’adeguamento, con apposita variazione di bilancio solo in presenza di dati che evidenzino squilibri positivi o negativi nella gestione delle entrate o con maggior precisione presentino scostamenti tra previsioni e accertamenti anche in data successiva.
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Re: Salvaguardia equilibri di bilancio

Messaggioda Ragioneria 11 » 15/07/2015, 16:56

Paolo Gros ha scritto:valgo gono per tutti e se ben ricordate anche l'anno in cui il bilancio si approvo' a novembre nulla si fece a settembre ....
quindi entro il 30 direi di approvare il bilancio dando atto dell'esistenza degli equilibri e dando atto che non occorre assestare nulla



Paolo, scusa, io sono un Ente non sperimentatore. Sto finendo il Bilancio di previsione e vogliamo andare in consiglio entro il 30 luglio (proroga o non proroga). Ma allora devo dare atto, nella delibera, anche degli equilibri di bilancio e del contestuale assestamento?

Help me!
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Re: Salvaguardia equilibri di bilancio

Messaggioda Paolo Gros » 16/07/2015, 8:14

si ed e' sufficiente
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