da SILVIA EMANUELLI » 05/11/2015, 9:37
Fonte IlSole24ore del 16.10.2015
esempio: impegno per opera pubblica i cui lavori procedono più velocemente del previsto e per i quali la maturazione del SAL interviene anziché nel 2016 a fine 2015. L'Ente dovrà anticipare dal 2016 al 2015 l'impegno di spesa così da poter procedere alla relativa liquidazione di spesa.
Qualora la spesa da anticipare sia dotata della relativa copertura finanziaria dedicata (FPV entrata o contributo vincolato) tale operazione risulta neutra ai fini degli equilibri di bilancio in quanto l'Ente, insieme alla variazione di esigibilità degli stanziamenti di spesa, modificherà anche l'esigibilità delle risorse correlate.
In caso contrario, e cioè in mancanza di copertura finanziaria sul 2015, si pone un problema di equilibri di bilancio (e di patto) in quanto l'Ente, nell'anticipare la spesa dovrà reperire anche le risorse necessarie a garantirne la copertura finanziaria. Ciò può verificarsi, ad esempio, su impegni non coperti da fondo pluriennale vincolato che in occasione del riaccertamento straordinario dei residui sono stati reimputati all'esercizio 2016 e che ora sono venuti a maturazione anticipata. Tali situazioni impongono all'Ente di individuare le coperture finanziarie alla stregua di nuova spesa non ravvisando la possibilità di modificare le risultanze del riaccertamento approvato e necessitano pertanto di una vera e propria variazione di bilancio.
La gestione delle variazioni di esigibilità di spesa in corso di esercizio è demandata per tutti gli enti al responsabile del servizio finanziario oppure ai singoli responsabili di settore (se disciplinato dal regolamento di contabilità) i quali possono mediante determinazione modificare, sino al termine dell'esercizio finanziario, le previsioni di competenza e di cassa del FPV e dei capitolo correlati (art. 175 TUEL). Tali variazioni dovranno essere poi oggetto di comunicazione trimestrale alla Giunta comunale. Superato l'esercizio tali variazioni diventano di competenza della Giunta Comunale, la quale vi provvederà in occasione del riaccertamento ordinario dei residui. Su tali variazioni non occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione il quale si limiterà, in sede di rendiconto, a verificarne il corretto esercizio di tali prerogative.
Questa almeno la teoria....