TRILLY ha scritto:dall' Allegato n. 4/2
al D.Lgs 118/2011
" Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata in occasione del rendiconto, a seguito della definizione della quota di risultato di amministrazione accantonata per il FCDE, per finanziare lo stanziamento riguardante il FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce".
Quindi si può applicare l'avanzo a bilancio 2015
Non credo proprio sia così.
Il principio che riporti fa riferimento all'ipotesi - che attualmente non può che essere relativa ai soli sperimentatori - per cui si aveva un rendiconto 2013 con una quota di avanzo accantonato al FCDE, per esempio, pari a 1.000, uno stanziamento di FCDE a bilancio 2014, per esempio, pari a 200, e la necessità di accantonare avanzo 2014 pari, per esempio, a 1.100; in tal caso la differenza, pari a 100, tra i due accantonamenti pregressi (1.200=1.000+200) e le necessità emerse in sede di rendiconto 2014 (1.100) può essere usata a bilancio previsionale 2015 per finanziare l'accantonamento al FCDE da iscriversi nel bilancio 2015.
Per il resto la disciplina per l'utilizzo dell'avanzo è dettata chiaramento dal TUEL e dai principi contabili