split payment e liquidazione IVA commerciale

split payment e liquidazione IVA commerciale

Messaggioda raggio di sole » 28/04/2015, 13:10

Ciao a tutti
vorrei capire se il mio ragionamento è corretto..... IVA sugli acquisti per attività commerciale diventa per l'ente IVA a debito per cui dovrò considerare come debito IVA il totale tra IVA acquisti e IVA vendite.
Supponiamo IVA acquisti 200 e IVA vendite del trimestre 300 dovrò versare entro il 16 maggio 500 è corretto?? quindi ogni trimestre dovrò versare.....salvo la possibilità di compensare con credito IVA anno precedente (che ovviamente finirà in breve...).
Aiutoooooo
:o :o :o :o :o
raggio di sole
 
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Re: split payment e liquidazione IVA commerciale

Messaggioda raul » 28/04/2015, 15:24

raggio di sole ha scritto:Ciao a tutti
vorrei capire se il mio ragionamento è corretto..... IVA sugli acquisti per attività commerciale diventa per l'ente IVA a debito per cui dovrò considerare come debito IVA il totale tra IVA acquisti e IVA vendite.
Supponiamo IVA acquisti 200 e IVA vendite del trimestre 300 dovrò versare entro il 16 maggio 500 è corretto?? quindi ogni trimestre dovrò versare.....salvo la possibilità di compensare con credito IVA anno precedente (che ovviamente finirà in breve...).
Aiutoooooo
:o :o :o :o :o



diciamo che se hai acquisti per 200 e vendite per 300 dovresti trovarti un registro iva acquisti di 200 e un registro iva vendita di 500 (300 vendite + 200 acquisti che vanno registrati anche in vendite) perciò liquidazione di 300 a debito che puoi compensare con credito iva precedente finchè non l'avrai esaurito
sono tutti fenomeni
raul
 
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Re: split payment e liquidazione IVA commerciale

Messaggioda Margot78 » 03/08/2015, 14:08

e contabilmente????
le ritenute split su fatture d'acquisto in ambito commerciale le operate tramite reversale sul titolo 6 o sul titolo 3?
Chi è così gentile da voler spiegare come si registrano questi movimenti in contabilità finanziaria?
Questa FAQ arconet che vi posto di seguito dovrebbe spiegare le registrazioni, ma ahimè io non capisco :roll:


Domanda n. 2:

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa”.

Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:
1.Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
2.Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera e), che prevede: “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.

Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni
a.si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;
b.si accerta un’entrata di importo pari all’ IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment). Al riguardo si invitano i comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti dallo Split payment in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;
c.contestualmente all’accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
d.si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA (*)
e.a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b)(**);
f.f) alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo, l’eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l’eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata del bilancio dell’ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al titolo terzo dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.).

(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte sospesi ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte ritenute). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
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