La legge 145/2018 ai commi 897 e 898, disciplinando i vincoli di finanza pubblica, norma l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ponendo limiti ben precisi, ma consentendo anche agli enti che registrano un disavanzo (anche derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) l’applicazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Domandona: Sono pervenute a fine esercizio, in un ammontare imprevisto, contributi per accoglienza ucraini da trasferire ad una cooperativa. Dette somme sono confluite in avanzo vincolato. Il loro ammontare è maggiore della rata trentennale di rientro annuale applicato al bilancio di previsione. Trattandosi di somme finalizzate da trasferire a favore di una cooperativa, è possibile derogare al sopra citato limite, applicando al bilancio di previsione, dopo approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato derivante da questo trasferimenti?