angelo sessa ha scritto:Nel programmazione triennale del fabbisogno personale 2023/2025 l'ente oltre al rispetto del valore soglia di massima spesa personale relativa alla fascia di appartenenza di cui alla Tab. 1, art. 4, comma 1 del decreto 17.03.2020, deve continuare a rispettare anche quanto disposto all'art. 1 , comma 557-quater della L. 296/2006 ( limite spesa personale media 2011-2013)?
Perchè ho un rapporto spesa personale diviso entrate correnti al netto fcde inferiore al 20% ma superiore alla media 2011/2023.
grazie
Assolutamente si, nessuna norma ha abrogato il limite di cui all'art. 557-quater della L. 296/2006.
Se può esserti utile, inoltre, l’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.