disavanzo tecnico e utilizzo dell'avanzo per dfb

disavanzo tecnico e utilizzo dell'avanzo per dfb

Messaggioda pino greco » 17/03/2023, 20:11

Maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui e dal 1° accantonamento al FCDE.
Ripiano disavanzo
Ripiano in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno a partire dal 2015 fino al 2044.
5. Comma 6 dell’art. 11- bis del D.L. n. 135/2018.

In questo caso quali sono le regole applicabili per l'utilizzo dell'avanzo "reale" o è inibita completamente l'utilizzo a qualsiasi titolo per la presenza di disavanzo seppur "tecnico"?

Grazie
pino greco
 
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Re: disavanzo tecnico e utilizzo dell'avanzo per dfb

Messaggioda PINCOPALLO » 21/03/2023, 22:05

Premesso che il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario NON è un “disavanzo tecnico” (che è tutt’altra cosa) ma è un disavanzo reale, finché tale disavanzo non viene ripianato l’ente non ha un disavanzo disponibile (lettera E del prospetto dimostrativo) da poter utilizzare: unica possibilità è rappresentata dall’utilizzo delle altre quote dell’avanzo (accantonata, vincolata e destinata) nei limiti consentiti dai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019.
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Re: disavanzo tecnico e utilizzo dell'avanzo per dfb

Messaggioda celine77 » 29/06/2023, 13:53

Legge 145/2018 art. 1 commi 897 e 898
Un Comune, che ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art 243 bis del Tuel, si trova a dover gestire un disavanzo di amministrazione (Lett. E) derivante, principalmente, da notevoli importi accantonati a titolo di passività potenziali e fondo contenzioso, oltre che da quote vincolate.
Considerato che, ai sensi dell' art. 1, comma 898 Legge 145/2018 è previsto che "... nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", tale disciplina risulta applicabile anche ai Comuni in Riequilibrio ex art. 243bis del Tuel? In caso affermativo, tali Comuni potranno applicare al bilancio di previsione unicamente un importo pari alla quota annuale di rientro, prevista nel Piano?
Quale iter è consigliato seguire, in tal caso, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da riconoscere, per i quali risultano accantonati nel Rendiconto i relativi importi? Mi sembra che allo stato non sia possibile procedere al riconoscimento di tutti i citati debiti fuori bilancio, non potendo andare oltre la "soglia" prevista dal suindicato art. 1 comma 898 Tuel.
Riporto dei numeri al fine di chiarire meglio:
- quota annuale di disavanzo da coprire nel bilancio di previsione 2023: Euro 150.000
- debito fuori bilancio da sentenza da riconoscere per Euro 350.000.
- importo accantonato nel Rendiconto 2022 a titolo di fondo contenzioso: 420.000
Sulla base della citata normativa, non è possibile procedere al riconoscimento del citato debito fuori bilancio, non potendo applicare avanzo accantonato per euro 350.000 ma solo per Euro 150.000 ???
Qualcuno che può dirmi se tale ricostruzione è corretta o, in caso negativo, dove c'è l'errore logico? Grazie
celine77
 
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