ATTO RICOGNITIVO TAGLI SPESA DL 78/2010

ATTO RICOGNITIVO TAGLI SPESA DL 78/2010

Messaggioda ELSE » 22/05/2020, 13:38

Nel mio ente ogni anno, prima di approvare il bilancio di previsione, la giunta adotta un atto di ricongizione delle spese oggetto di taglio ai sensi del DL 78/2020.
L'adozione di tale atto è obbligatorio anche per il 2020 e ci sono differenze rispetto ai tagli vigenti per il 2019?
GRAZIE
ELSE
 
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Re: ATTO RICOGNITIVO TAGLI SPESA DL 78/2010

Messaggioda RMonti » 26/05/2020, 9:50

La manovra di bilancio completata con l’approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è stata preceduta dalla conversione in legge n. 157 del 19 dicembre 2019, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che, al comma 2-bis dell’articolo 57, ha abrogato l’articolo 1, comma 905 della legge dicembre 2018, n. 145 che vincolava la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa all’approvazione del bilancio di previsione nel termine ordinario (31 dicembre) previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.

Conseguentemente dall’anno 2020 in relazione alla spesa corrente:

=> a termini della dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 124/2019 non sono più in vigore:

• i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (stabiliti dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010);

• i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (stabiliti dall’articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010);

• il divieto di effettuare sponsorizzazioni (stabilito dall’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010);

• il limite delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (stabilito dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010);

• il limite delle spese per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 (stabilito dall’articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010);

=> a termini della dell’articolo 57, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 124/2019 non sono più in vigore i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (stabiliti dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012);

=> a termini della dell’articolo 57, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 124/2019 i comuni che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti non sono più tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario (adempimento stabilito dall’articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67);

=> a termini della dell’articolo 57, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 124/2019 i comuni non sono più tenuti all’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure stabilite dall’articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

• delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
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