Dissesto e atti contabili

Dissesto e atti contabili

Messaggioda Ragioneria 11 » 06/05/2020, 10:28

Buongiorno a tutti
Se un Comune sopra i 10mila abitanti dovesse dichiarare il dissesto entro luglio, fino a quale anno sarebbe dissestato?
Fino all'ultimo consuntivo approvato?
Faccio presente che non è stato ancora approvato né il consuntivo 2019 , né il bilancio di previsione 2020-2022.
Grazie mille
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Re: Dissesto e atti contabili

Messaggioda raffaelegranitto » 09/05/2020, 13:09

[quote="Ragioneria 11"]Buongiorno a tutti
Se un Comune sopra i 10 mila abitanti dovesse dichiarare il dissesto entro luglio, fino a quale anno sarebbe dissestato?
Fino all'ultimo consuntivo approvato?
Faccio presente che non è stato ancora approvato né il consuntivo 2019 , né il bilancio di previsione 2020-2022.
Grazie mille[/quote
Inizio dissesto 1.1.2020 - Fine dissesto 31.12.2025
Con la dichiarazione di dissesto se non sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020 - 2022 né il consuntivo 2019, a norma dell'art 258 Tuel sono sospesi i termini per l'approvazione fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Art 250 Tuel " Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso." Pertanto si deve operare in dodicesimi sul Bilancio 2019 -2021 esercizio 2020.
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Re: Dissesto e atti contabili

Messaggioda Ragioneria 11 » 10/05/2020, 8:13

Inizio dissesto 1.1.2020 - Fine dissesto 31.12.2025
Con la dichiarazione di dissesto se non sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020 - 2022 né il consuntivo 2019, a norma dell'art 258 Tuel sono sospesi i termini per l'approvazione fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Art 250 Tuel " Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso." Pertanto si deve operare in dodicesimi sul Bilancio 2019 -2021 esercizio 2020.
Raffaele Granitto[/quote]
Grazie mille per la risposta.
E se il sindaco volesse caparbiamente approvare il bilancio 2020-2022 (siamo agli inizi della procedura, allo stato dell'audizione davanti alla Corte dei Conti), poi dopo deve tornare in consiglio per ritirarlo?
Grazie mille per l'aiuto
Ragioneria 11
 
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Re: Dissesto e atti contabili

Messaggioda raffaelegranitto » 10/05/2020, 17:40

Ragioneria 11 ha scritto:Inizio dissesto 1.1.2020 - Fine dissesto 31.12.2025
Con la dichiarazione di dissesto se non sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020 - 2022 né il consuntivo 2019, a norma dell'art 258 Tuel sono sospesi i termini per l'approvazione fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Art 250 Tuel " Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso." Pertanto si deve operare in dodicesimi sul Bilancio 2019 -2021 esercizio 2020.
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Grazie mille per la risposta.
E se il sindaco volesse caparbiamente approvare il bilancio 2020-2022 (siamo agli inizi della procedura, allo stato dell'audizione davanti alla Corte dei Conti), poi dopo deve tornare in consiglio per ritirarlo?
Grazie mille per l'aiuto[/quote]
Se è già stato dichiarato dissesto - delibera non revocabile - non si può approvare il bilancio di previsione. E' sostituito - periodo 2020-2022 - con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da predisporre entro tre mesi dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione. Approvato dal Consiglio - con il parere del Revisore - viene trasmesso alla Commissione per la Finanza e Organici Enti Locali presso il Ministero dell'Interno. La Commissione approva il documento entro 4 mesi dall'invio. In caso di parere positivo il Consiglio approva entro 30 giorni. In caso di parere negativo La Commissione richiede una nuova ipotesi di bilancio da inviare entro 45 giorni. La procedura di risanamento dura cinque anni dal Bilancio stabilmente riequilibrato.
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Re: Dissesto e atti contabili

Messaggioda Ragioneria 11 » 10/05/2020, 19:31

Se è già stato dichiarato dissesto - delibera non revocabile - non si può approvare il bilancio di previsione. E' sostituito - periodo 2020-2022 - con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da predisporre entro tre mesi dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione. Approvato dal Consiglio - con il parere del Revisore - viene trasmesso alla Commissione per la Finanza e Organici Enti Locali presso il Ministero dell'Interno. La Commissione approva il documento entro 4 mesi dall'invio. In caso di parere positivo il Consiglio approva entro 30 giorni. In caso di parere negativo La Commissione richiede una nuova ipotesi di bilancio da inviare entro 45 giorni. La procedura di risanamento dura cinque anni dal Bilancio stabilmente riequilibrato.
Raffaele Granitto[/quote]

Grazie mille per la risposta. Il punto è proprio questo, vuole approvare il Bilancio 2020-2022 prima di andare in dissesto. Si può fare?
Grazie mille in anticipo
Ragioneria 11
 
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Re: Dissesto e atti contabili

Messaggioda raffaelegranitto » 10/05/2020, 20:37

Ragioneria 11 ha scritto:Se è già stato dichiarato dissesto - delibera non revocabile - non si può approvare il bilancio di previsione. E' sostituito - periodo 2020-2022 - con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da predisporre entro tre mesi dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione. Approvato dal Consiglio - con il parere del Revisore - viene trasmesso alla Commissione per la Finanza e Organici Enti Locali presso il Ministero dell'Interno. La Commissione approva il documento entro 4 mesi dall'invio. In caso di parere positivo il Consiglio approva entro 30 giorni. In caso di parere negativo La Commissione richiede una nuova ipotesi di bilancio da inviare entro 45 giorni. La procedura di risanamento dura cinque anni dal Bilancio stabilmente riequilibrato.
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Grazie mille per la risposta. Il punto è proprio questo, vuole approvare il Bilancio 2020-2022 prima di andare in dissesto. Si può fare?
Grazie mille in anticipo[/quote]
Si, ma conviene?
Approvato il Bilancio di previsione 2020 2022 e poi dichiarato dissesto:
- bilancio approvato ha efficacia fino al 31.12.2020;
- Inizio dissesto 01.01.2021 - fine dissesto 31.12.2026;
- ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021-2026;
- si applicano da subito tutte le norme del dissesto;
- competenza commissione dissesto dal 01.01.2021.
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