Affidamento DIRETTO di un incarico legale se di importo

Affidamento DIRETTO di un incarico legale se di importo

Messaggioda AL FRED » 19/02/2019, 13:01

Buongiorno,
possibile procedere all’affidamento DIRETTO di un incarico legale se di importo molto contenuto?

Ero convinto di SI se l’importo è basso… ma leggo qui sotto che sembrerebbe NON sia possibile nemmeno per gli incarichi di basso importo; concordate? Grazie


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Affidamento diretto impossibile anche per gli incarichi di basso importo

La sentenza della Corte dei conti Piemonte n. 98/2015

http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... id=AB4qqjh

http://www.logospa.it/images/stories/Al ... 8-2015.pdf

Dall’esame di tale determinazione dirigenziale, come rilevato con nota istruttoria, si è evinto che: l’affidamento dell’incarico di consulenza è stato posto in essere senza previa procedura comparativa di cui all’articolo 7 co. 6 bis d.lgs n. 165/2001

... l’Azienda comunicava che l’incarico in questione era stato conferito in via diretta senza espletamento della procedura comparativa come previsto dal regolamento dell’ente di affidamento degli incarichi di consulenza approvato dalla Giunta con provvedimento n. 259 del 11.7.2008, secondo cui è possibile per incarichi di importo di € 5.000,00 provvedere con affidamento diretto anzichè ricorrere a procedure comparative tra più soggetti in rapporto all’esiguità dell’importo...

... In primo luogo va rilevato che l’obbligo di seguire procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione è puntualmente declinato nel comma 6- bis del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 165/2001. Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione; in proposito è stato affermato che “il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto”. (T.A.R. Puglia n. 494 del 19.2.2007). Tale obbligo deve ritenersi generalizzato, in ossequio ai principi generali di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione: la giurisprudenza amministrativa ha poi ricordato che “l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata” (Cons. St., 28 maggio 2010, n. 3405) ed ancora: “qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant’altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell’espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l’illegittimità dell’affidamento della prestazione del servizio.” (T.A.R. Piemonte, 29.9.2008 n. 2106; cfr. Corte Conti sez. reg. contr. Lombardia, 11.2.2009. n. 37; 27.11.2012, n. 509 che ribadiscono i principi in questione).
Anche a livello centrale la magistratura contabile ha avuto modo di statuire che: “il comma 6-bis dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, ha in concreto posto la necessità dell’espletamento della procedura concorsuale, nella considerazione che un simile modus operandi, implicando il rispetto di precisi adempimenti procedurali e moduli operativi, concorra a rendere l’operato dell’Amministrazione conforme ai parametri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, costituzionalmente tutelati ex articolo 97” (Corte Conti, sez. centrale controllo prev. legittimità Stato, 2.10.2012, n. 23; analogamente la stessa sezione delibera 26.10.2011, n. 21).
Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:
a) procedura comparativa andata deserta;
b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la “particolare urgenza” deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012).

In conseguenza di quanto detto dunque, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza contabile, non può ritenersi legittima la previsione di affidamenti di in economia (Corte Conti, Sez. contr. Reg. Lombardia, n.
37/09; Sez. contr. Prov. Trento, n. 2/10 e n. 8/10; cfr le recenti Sez. contr. reg. Piemonte n. 362/2013; 421/2013). In proposito va rilevato il fatto che in passato questa Sezione (deliberazione 20.12.2012, n. 5) ha già avuto modo di affermare, esaminando un regolamento comunale che prevedeva l’osservanza di una procedura comparativa, resa pubblica con pubblicazione all’albo pretorio, solo per incarichi eccedenti una determinata soglia monetaria, che una siffatta disciplina “non risulta conforme a quanto prevede l’articolo 7 comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001...
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Non è legittimo il conferimento di incarichi esterni senza una procedura comparativa ancorché al di sotto di una predeterminata soglia monetaria, per cui il regolamento che preveda tale opzione deve essere disapplicato, fermo restando il dovere per l'ente di rimuovere la clausola contra legem. Si esprime in questi termini la Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte, con la delibera 8 giugno 2015 n. 98/2015, che, nell'esercizio delle funzioni di controllo successivo degli atti previsto dall'articolo 1, ...

Il Comune deve effettuare una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di patrocinio e consulenza legale. TAR Campania, Sezione II, Sentenza n. 4855 del 22/05/2008

http://www.litis.it/2008/06/17/il-comun ... -22052008/


Danno erariale per conferimento incarico esterno in assenza dei presupposti legittimanti

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza 26 depositata in data 21 gennaio 2014, condanna il Direttore generale, il dirigente dell’area amministrativa e quello della struttura competente per aver affidato un incarico a soggetto esterno (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) in violazione dei noti presupposti legittimanti prescritti, prima, dalla normativa e, poi, dettagliati dalla giurisprudenza contabile.

In particolare sono stati violati i seguenti principi base:

– preventiva verifica dell’effettiva assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale ricognizione; a tal fine è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico; al riguardo la Corte precisa che l’atto di affidamento “avrebbe dovuto precisare le effettive motivazioni del ricorso a risorse esterne, indicare l’alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie, evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste e dare contezza della effettuata completa ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’amministrazione e dei percorsi di formazione e riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale non utilizzato (cfr. in termini: Delib. Sez. Contr. Toscana cit.)”;

– necessità di una procedura pubblica comparativa (il conferimento era stato operato in maniera diretta);

– soggetto incaricato privo del diploma di laurea;

– erogazione dell’intero importo del compenso nonostante le prestazioni rese fossero state quantitativamente e qualitativamente insufficiente.

Riguardo all’elemento soggettivo (colpa grave), si conferma che i comportamenti adottati costituiscono palesi violazioni dei doveri di servizio, in relazione a principi e norme dell’agire amministrativo chiari ed inequivocabili, che non è possibile ignorare.

Il pregiudizio economico per l’ente è, nella fattispecie, pari all’intero ammontare del compenso pagato all’incaricato.

http://www.gianlucabertagna.it/2014/02/ ... i-esterni/


Quando ha natura di collaborazione autonoma (lavoro autonomo o professionale), l’affidamento diretto dell’incarico, seppur al di sotto di importi individuati nei regolamenti degli enti locali(5) in base ai limiti fissati dal Dlgs n. 163/06 per le acquisizioni in economia, è considerato illegittimo dalla Corte dei conti perché trattasi di “materia (…) del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi [e] pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri”(6).

Anche l’incarico professionale (che appartiene al novero dei contratti di lavoro autonomo), per il quale era tradizionalmente consentito l’affidamento diretto (intuitu personae), ora sarebbe comunque soggetto a “procedure comparative”(7) disciplinate da regolamenti in materia di “incarichi individuali”(8).

Come si nota, sulla regolamentazione (del conferimento) degli incarichi individuali si intersecano norme contenute principalmente nel Dlgs n. 165/01 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel Dlgs n. 163/06 (codice dei contratti pubblici) e nella L. 244/07 (legge finanziaria 2008)(9).


http://www.dirittodeiservizipubblici.it ... nota&id=24

Con la successiva deliberazione n. 530 del 1° luglio 2009 (depositata il 27 luglio 2009) la Sezione controllo per la Lombardia esprime il principio secondo cui l’affidamento diretto dell’incarico individuale non sia consentito dalla (relativamente) modesta entità del corrispettivo: “il conferimento dell’incarico [… deve] essere comunque preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata, senza distinzione tra soglie d’importo dell’affidamento”.
AL FRED
 
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