CICCO ha scritto:Con il superamento del saldo di finanza pubblica, è ora possibile applicare in fase di approvazione del bilancio avanzo presunto che non sia avanzo vicolato? o è possibile applicare solo l'avanzo vincolato?
Grazie mille
Confermo quanto chiarito dai colleghi precisando che la liberazione dell'avanzo nella dimensione del pareggio di bilancio, conseguente alla non ricordo quale sentenza della Corte costituzionale del 2018 sicuramente "libera" dalle difficoltà (non è mai stato vietato, bensì fortemente ostacolato, all'italiana) dell'applicazione dell'avanzo, poiché prima l'avanzo non veniva conteggiato come entrata e ora invece si. MA questo nulla c'entra ovvero nulla scardina nella normativa TUEL su quali parti dell'avanzo, a quali condizioni e quando si possano applicare PRIMA del consuntivo - come già chiarito dai colleghi nelle risposte.
Solo un inciso: da quanto mi è noto, tuttora fra quanto sancito dalla Corte costituzionale e il nostro quotidiano relativamente all'avanzo valido come entrata nel pareggio di bilancio, si interpone una circolare ministeriale che consente l'avanzo fra le entrate nel pareggio/ex patto di stabilità, ma solo quello per investimenti, mentre la Corte non ha fatto alcun distinguo, ha ritenuto qualsiasi ostacolo all'applicazione dell'avanzo - anche quello per la parte corrente, un'indebita sottrazione di risorse proprie dell'ente.