francescaromana ha scritto:Se il risultato è peggioratpo
Circ Mef nr. 17 del 3.04.2017 punto E.3
"E.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione
Il comma 473 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati
contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto
di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del
rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque,
non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,
solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466."
Raffaele Granitto