da mcmurtry » 18/11/2016, 9:12
L'articolo 166, comma 1, del TUEL prescrive quale limite massimo dello stanziamento del fondo di riserva il 2% delle spese correnti inizialmente previste a bilancio.
Pertanto se il limite è rispettato inizialmente qualsiasi variazione successiva che modifichi il totale delle spese correnti è ininfluente sullo stanziamente del fondo di riserva.
La precisazione di Andrea74 circa il lordo significa che se avevi 100 di fondo di riserva iniziale, per ipotesi pari esattamente al 2% delle tue spese correnti iniziali, e fino ad ora hai prelevato 70, potrai rimpinguare lo stanziamento per un importo non superiore ai predetti 70, altrimenti violeresti il limite massimo dell'articolo 166