da enziano » 08/09/2016, 20:35
Ho qualche perplessità.
Riporto, per stralcio, l'art. 6 del ccnl ee. ll. del 13/05/1996:
1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, con i seguenti articoli 27 ter e 27 quater:
"Art. 27 ter Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21 , 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
....
Art. 27 quater Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. ......
Tenuto conto del principio dello ius superveniens, le norme contrattuali richiamate non sarebbero in contrasto con la L. Fornero, in quanto, così come indica lo stesso Inps, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre la clausola contrattuale, a seguito del raggiungimento del limite anagrafico previsto dalla legge ovvero della pensione di vecchiaia, opera la risoluzione e, quindi, la cessazione del rapporto il primo del mese successivo al compimento dell'età.
Ora, ai fini della decorrenza del trattamento di pensione, letteralmente, il riferimento, in entrambe le norme (L. Fornero e Ccnl), è sempre alla cessazione. La disciplina vigente e l'Inps non fanno riferimento ad alcun obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere il rapporto di lavoro il giorno stesso del compimento del limite d'età, ma solamente, precisano e dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico il giorno successivo alla cessazione.
Non saremmo, neppure, di fronte ad un illegittimo trattenimento in servizio, in ciò soccorre la norma contrattuale, che in questo senso non ritengo superata, la quale non implica che la risoluzione del rapporto di lavoro sia "immediata", ma solamente "automatica", cioè d'ufficio, e la fa decorrere, differendo la cessazione alla fine del mese di maturazione, a partire, appunto, dall'inizio del mese successivo.