Parere sul DUP in sede di bilancio di previsione

Parere sul DUP in sede di bilancio di previsione

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 16/10/2015, 10:06

Il DUP 2016-2018 dovrà essere presentato in Giunta per ricevere formale approvazione entro il termine del 31 ottobre.

La Commissione enti pubblici del Consiglio nazionale dei commercialisti ha proposto una propria interpretazione sul ruolo del Consiglio all’interno del processo di elaborazione e approvazione del DUP, tenendo in considerazione l’assenza di una precisazione normativa in proposito (si fa presente che sono state presentate numerose sollecitazioni alla commissione Arconet per un intervento chiarificatore):

• Preventiva presentazione al Consiglio del Documento Unico di Programmazione (entro il 31/7 a regime, entro il 31/10 per quest’anno).
• Eventuale presentazione di una Nota di aggiornamento entro il 31/10.
• Presentazione definitiva al Consiglio per l'approvazione “unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione” entro il 15/11.

Dunque, a proposito del DUP 2016-2018, l’organo di revisione presenterà il proprio parere in sede di bilancio di previsione, previa verifica di:

• coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica;
• coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio;
• attendibilità e congruità del DUP e delle previsioni di bilancio.

Al seguente link è possibile consultare il documento della Commissione enti pubblici del Consiglio nazionale dei commercialisti:
http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/DUP_E_COMMISSIONE_CNDCEC_2-1.pdf
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Re: Parere sul DUP in sede di bilancio di previsione

Messaggioda Paolo Gros » 19/10/2015, 7:51

Se il consiglio non può approvare il Dup al 31 ottobre, si pone la questione dell'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione. Se è evidente che si tratta di un documento di programmazione economico-finanziaria rispetto al quale (articolo 239 del Tuel) scaturirebbe l'obbligo di parere, va ricordato che l'articolo 174 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup siano predisposti dalla Giunta e presentati al consiglio insieme agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre, termine previsto per il bilancio e dei suoi allegati. Del resto l’articolo 239, comma 1-bis stabilisce che l'organo di revisione nei pareri obbligatori esprima un motivato giudizio di «congruità, coerenza e attendibilità» contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficitarietà e di ogni altro elemento utile. In sede di prima presentazione del Dup è quindi sostanzialmente impossibile esprimere un parere di questo tipo su un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione come accade, invece, con la nota di aggiornamento. A fine ottobre (e a regime a fine luglio) ci si dovrà limitare ad una presa d'atto esprimendo il proprio parere obbligatorio (articolo 19 della legge 448/2001) solo sulla programmazione del fabbisogno del personale inclusa nella sezione operativa del Dup.
In generale, la problematica del contenuto dei pareri dell’organo di revisione stabilito dall’articolo 239, comma 1-bis andrebbe anche posto per altri pareri obbligatori, come quello sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, rispetto ai quali non appare chiaro il riferimento alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità con le previsioni di bilancio.

Fonte:Il Sole 24 Ore
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