BILANCIO PREVISIONE

BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda Pilla64 » 25/03/2015, 18:41

nel rilasciare il parere sul bilancio di previsione faccio riferimento alle proposte di delibere di conferma/modifica delle aliquote IMU, TASI, addiz, irpef. ecc. ecc. in quanto il bilancio è il riflesso di queste proposte. Un comune mi chiede di esprimere anche un parere distinto sulle delibere di approvazione delle aliquote dei vari tributi che verranno assunte in consiglio prima di deliberare in merito al bilancio.
Domando: esprimendo un parere sul bilancio che è funzione delle delibere suddette non è sufficiente? devo rilasciare pareri anche per le delibere delle aliquote?
grazie
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda Paolo Gros » 26/03/2015, 8:45

no e' pensabile il rilascio di distinti pareri come espressamente previsto dal Dl 174/2012
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda Pilla64 » 26/03/2015, 9:31

non ho capito la risposta. Ho sempre dato solo il parere sul bilancio nel suo complesso. E' chiaro che il bilancio comprende una serie di delibere su aliquote. M devo dare pareri distinti anche su queste delibere ?
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda Paolo Gros » 26/03/2015, 9:34

....IL dl 174....

Molte novità riguardano anche gli organi di revisione economico-finanziaria, di cui sono oggetto di modifica sia la composizione sia i compiti specificamente attribuiti.
Tra l'altro è da sottolineare, in proposito, come si intervenga nuovamente su tale aspetto senza che sia entrato in funzione il sistema del sorteggio dei componenti degli organi di revisione da parte delle prefetture, sulla base di quanto previsto dalla legge 148/2011.
Nell'ottica di una «maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo» ma altresì - si legge nella relazione al Dl, di «potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica», anzitutto, modificata dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del Dl n. 174, la composizione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di maggiore dimensione.
Questi ultimi, in particolare, sono rappresentati dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti.
In questi casi, infatti, il presidente del collegio dei revisori è designato (non sorteggiato) dal prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze tra i dipendenti dei rispettivi ministeri.
Tali figure, in particolare, sono selezionate tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, da stabilirsi mediante decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tra l'altro, lo stesso provvedimento attuativo dovrà individuare anche i criteri per la designazione dei componenti e condiziona la decorrenza temporale della nuova composizione dell'organo di revisione, che è stabilita dal primo rinnovo successivo all'emanazione.
Si tratta di una scelta che, seppure animata da finalitá condivisibili, lascia alcune perplessitá anche rispetto ai requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono designati che, sulla base della normativa, non devono necessariamente essere revisori legali e neppure rivestire una determinata posizione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
Non vanno neppure dimenticate, in questo quadro, le profonde differenze di regole e di funzionamento che intercorrono tra gli Enti locali e i ministeri, da cui risulta comunque difficile prescindere così come la circostanza che, nell'ambito del Tuel, il collegio dei revisori è configurato anche come organo di collaborazione del consiglio dell'ente.
Nessuna indicazione, poi, è fornita rispetto alla disciplina dei compensi, per cui non è esplicitamente introdotto l'obbligo di riversamento all'amministrazione di appartenenza così come stabilito, ad esempio, per i dipendenti degli Enti locali che sono chiamati a far parte dei consigli di amministrazione delle societá partecipate.
Dal punto di vista delle competenze, invece, si ampliano le materie sulle quali gli organi di revisione sono chiamati a esprimersi, facendo però rinvio al regolamento di contabilità per la definizione delle modalità (va segnalato che, comunque, in alcuni enti già i regolamenti vigenti richiedeva un apposito parere su molti degli aspetti considerati nella novella normativa).
Sulla base delle modifiche introdotte gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
In alcuni casi non è neppure chiara la portata delle novità introdotte: basti pensare al primo profilo considerato, che riguarda il parere da rilasciare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Già oggi, infatti, i revisori sono chiamati a "validare" il bilancio di previsione e, con questo, i molteplici documenti (relazione previsionale e programmatica, pianificazione delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, ecc.) che ne costituiscono allegati obbligatori. Pertanto, sul piano operativo, la novità sembrerebbe richiedere un parere sui documenti di programmazione economico-finanziaria che non sono all'interno del bilancio di previsione come, ad esempio, il piano esecutivo di gestione (anche se l'intervento dell'organo di revisione non sembra il più razionale).
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda mcmurtry » 26/03/2015, 15:46

Pilla64 se leggi le competenze dei revisori attualmente previste dall'articolo 239 del TUEL trovi anche che l'organo di revisione deve esprimere pareri su proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda adelecz » 30/04/2015, 16:21

Quali sono le conseguenze del mancato invio del certificato al bilancio di previsione?
Ad oggi non è stato ancora trasmesso il certificato al bilancio di previsione 2014.
Grazie
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Re: BILANCIO PREVISIONE

Messaggioda Paolo Gros » 04/05/2015, 7:28

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