Qui:
http://www.prefettura.it/pisa/allegati/ ... 305084.htmSi dice
Il foglio di via obbligatorio (F.V.O.), che costituisce la prima misura di prevenzione applicabile dal questore, consiste in un ordine di rimpatrio nel comune di dimora abituale e nel divieto di rientro, non prima del termine stabilito (comunque non superiore a tre anni) nel comune da cui il soggetto è allontanato.
Il contenuto del provvedimento è duplice: ordine di rimpatrio e connesso foglio di via obbligatorio.
I presupposti per il rimpatrio sono i seguenti:
1. la riconducibilità della persona, cui si applica, a una delle categorie indicate dall'articolo 1 d.lgs. n. 159/11;
2. la pericolosità attuale, per la sicurezza pubblica, della persona (il grado di pericolosità richiesto è minore rispetto a quello necessario per l'applicazione della (più afflittiva) misura della sorveglianza speciale);
3. la presenza della persona fuori del luogo di residenza, dovendo intendersi tale non quello di residenza anagrafica, ma di residenza reale ed effettiva, vale a dire di dimora abituale prevista dall'articolo 43 c.c. (S.C. sent. nn. 14057/86, 288/93, 23022/09).
Quindi non si fa riferimento alla residenza di parenti...