da sognoosondesto1980 » 05/08/2015, 13:03
In riferimento alle modifiche introdotte all'art.5 c.6 in fase di conversione del Decreto Legge 78/2015 che testualmente cita
"6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo,
è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni,
di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per
lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni
di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in
vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni
di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno
solare, non prorogabili".
Secondo voi significa che l'ente può per ogni dipendente a tempo determinato può effettuare assunzioni per non piu' di 5 mesi o che complessivamente il periodo di assunzione dell'ente per esigenze stagionali non può superare i 5 mesi, nello specifico se il primo dipendente a tempo determinato è stato assunto a tempo determinato per quattro mesi il 01/06/2015 l'ultimo rapporto non puo' superare il 31/10/2015 anche se il secondo dipendente per esempio ha iniziato il 01/09/2015?