da lucio guerra » 03/08/2015, 19:36
la norma è questa ... poi ogni comune può agire come meglio crede
fino al 31 Ottobre 2015
per i Comuni non capoluogo di Provincia
MERCATO ELETTRONICO
- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
dal 1 Novembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015
in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro