da Paolo Gros » 29/01/2015, 8:27
Non sussiste, in termini espressi, incompatibilita'.
occorre tenere presente il principio dell'art. 14 Disp. legge in gen. (c.d. Preleggi).
Pertanto, non essendo allo stato rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico
altra disposizione di legge che faccia espresso divieto di autenticare le sottoscrizioni effettuate da parenti,nell'assenza diogni previsione deve concludersi che tale
condotta sia da ritenersi legittima.