da GIORGIO MARENCO » 06/11/2021, 14:46
DA ARTICOLO DI STAMPA SPECIALIZZATA
Esenzione IMU prima casa, nel caso in cui marito e moglie abbiano residenze in immobili diversi, chi deve pagare il tributo?
I chiarimenti arrivano nell’interrogazione a risposta immediata presso la commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 741 della Legge di Bilancio 2021, nel caso in cui i componenti abbiano dimora abituale e residenza in due immobili diversi ma situati nello stesso comune, l’esenzione dall’IMU sulla prima casa spetta per un solo immobile.
Nel caso in cui gli stessi coniugi abbiano dimora abituale e residenza in due case di due comuni diversi, in base all’evoluzione delle interpretazioni della Corte di Cassazione, l’agevolazione non spetta per nessuno degli immobili.
Sul pagamento del tributo, infatti, si è espressa l’interrogazione a risposta immediata presso la commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021 della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021.
Nel caso di due immobili situati nello stesso comune, se marito e moglie hanno residenze diverse e differenti dimore abituali, avranno diritto ad un’unica agevolazione: potranno beneficiare dell’esenzione IMU per un solo immobile.
Diverso è invece il caso degli stessi coniugi con residenze e dimore abituali in immobili situati in differenti comuni.
Nel primo caso la risposta all’interrogazione chiarisce che emerge in tal modo “la volontà del Legislatore di dare alla norma un’impronta espressamente restrittiva”.
Tale interpretazione, infatti, costituisce un’eccezione rispetto alla regola in base alla quale le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, situati in comuni diversi.
Su questa seconda interpretazione è cambiata l’interpretazione della Corte di Cassazione, inizialmente in linea con la regola appena richiamata.
L’evoluzione giurisprudenziale si riscontra ad esempio nelle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.
In tali documenti la Corte di Cassazione precisa che:
“nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso.”
In sostanza, nella situazione prospettata non si ha diritto all’agevolazione.
La ragione di tale interpretazione risiede nel fatto che, come chiarisce la Corte di Cassazione, la norma dell’articolo 1 comma 741 della Legge di Bilancio 2020:
“comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente