da lucio guerra » 23/03/2021, 10:52
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle
utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa
corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.