da Mariposa » 06/02/2020, 9:45
sulla questione sembra per ora essersi pronunciata sola la Corte dei Conti Lombardia deliberazione 440/2019 in questo senso. Ecco un sunto dei due i principi fondamentali affermati:
1. L’incarico di partecipazione ad una Commissione di concorso rientra nei compiti e doveri d’ufficio
In primis, alla nuova norma va data un’interpretazione di carattere sistematico, ricostruendone quindi il significato dalla relazione con le altre disposizioni del sistema giuridico. Va dunque richiamata la disciplina generale sugli incarichi contenuta nell’art. 53 D. lgs. n. 165/2001. La Corte chiarisce che gli incarichi relativi alla partecipazione ad una Commissione di concorso si intendono conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto. La norma rappresenta quindi l’espressa previsione normativa richiesta dalla disciplina generale: ai sensi dell’art. 53, comma 2, infatti “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. La previsione normativa recente dunque legittima lo svolgimento dell’incarico di partecipazione ad una commissione concorso da parte dei dipendenti pubblici facendolo rientrare nei compiti e doveri d’ufficio, quindi non considerandolo un incarico esterno disciplinato dall’art 53 comma 7.
2. Non è escluso il compenso per gli incarichi di partecipazione ad una Commissione di concorso
La lettura orientata dell’articolo 3 comma 12 della legge 56/2019 non “incide sulla retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi” e rimarca la qualificazione giuridica degli incarichi. Essi, infatti, sono consentiti in quanto rientranti in ragione del proprio ufficio, fatta salva l’autorizzazione in caso di Amministrazione diversa da quella di appartenenza. Venendo all’aspetto retributivo, la norma non esclude il compenso ai componenti, al contrario, il comma 13 prevede l’aggiornamento economico dei compensi da conferire e il comma 14 esclude l’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione per il personale dirigenziale.
Ora, affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione solo ai dirigenti evidenzierebbe palesemente profili di incostituzionalità per disparità di trattamento e sarebbe contraria alla ratio della legge 56/2019, volta ad individuare misure per espletare i concorsi pubblici in maniera efficace e spedita per la finalità del principio di buon andamento della amministrazione pubblica.
Pertanto, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, spetta il compenso per l’attività di Presidente, di Componente o di Segretario di una commissione di concorso