E' legittimo purché questa specifica procedura di mobilità sia aperta anche ad altri comparti (vedi il testo dell'avviso di mobilità).
Come confermato dall'art. 2 del DPCM 26 giugno 2015, l'ente di destinazione in una mobilità intercompartimentale inquadra il dipendente sulla base dei seguenti criteri:
- la corrispondenza si deve basare sul confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi CCNL, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita', dei titoli di accesso, delle eventuali abilitazioni professionali, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite;
- la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali e' previsto un piu' elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.
A questi fini, le tabelle allegate al citato DPCM sono un punto di riferimento generale e astratto (peraltro riferito ai CCNL anteriori al 2010), dato che la corrispondenza deve essere comunque accertata dall'amministrazione di destinazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base degli ordinamenti professionali dell'ente di partenza e di quello di destinazione.
[url]Il DPCM citato è consultabile alla pagina
https://www.aranagenzia.it/sezione-giur ... ialeq.html[/url]