da lucio guerra » 12/06/2024, 19:00
questo potrebbe essere il testo dell'emendamento
EMENDAMENTO
dopo il comma 1091 art.1 della legge 30/12/2018 n. 145, è aggiunto il seguente:
comma 1091bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, di cui al precedente comma 1091, è da intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio Comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo è da intendersi il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione Comunale. Vanno pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, entrate che in assenza dell’attività di recupero tributario Comunale non ci sarebbero state.
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Legge del 30/12/2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Articolo 1 comma 1091
In vigore dal 01/01/2019
1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
1091bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, di cui al precedente comma 1091, è da intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio Comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo è da intendersi il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione Comunale. Vanno pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, entrate che in assenza dell’attività di recupero tributario Comunale non ci sarebbero state.