Tari mancato invio sollecito

Tari mancato invio sollecito

Messaggioda lupo bianco » 19/11/2022, 19:14

Avrei bisogno del vostro parere su un caso a mio avviso atipico.
Liquidazione tari d’ufficio.
Il regolamento prescrive: avviso bonario, sollecito e avviso di accertamento.
Per accorciare i tempi dopo l’avviso bonario per il 2017 è stato notificato direttamente l’accertamento esecutivo. In un eventuale giudizio , con tutti i se del caso, potrebbe essere annullato l’atto?
Grazie
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda Kaleb » 19/11/2022, 23:25

Se siete in regime di liquidazione d'ufficio è opportuno assicurare la conoscenza legale del dovuto contenuto nell'avviso di pagamento (modalità a scelta: avviso bonario notificato, "sollecito" notificato, sollecito-accertamento ibrido notificato). Ma se l'accertamento diventa definitivo.. :mrgreen: In regime di autoliquidazione invece vale lo stesso discorso dell'IMU, accertamento senza preavviso.
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda lupo bianco » 22/11/2022, 11:35

Ci sono due ricorsi e si contesta esclusivamente il mancato invio del sollecito.
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda Kaleb » 22/11/2022, 23:36

Diciamo che prevedendo il sollecito nel Regolamento come passo necessario vi siete vincolati nell'iter accertativo (è come escludere un eventuale regime di autoliquidazione). Considera che iniziano a vedersi sentenze di merito (per quello che possono contare) che sostengono che i solleciti devono contenere riferimenti all'utenza, e non solo numero e data dell'avviso di pagamento emesso cui si riferiscono, quindi devono essere sufficientemente esplicativi (una sorta di riproposizione degli elementi dell'avviso di pagamento originario, o l'avviso stesso). Se così fosse o dimostri la conoscenza legale o ultronea del contribuente rispetto alla pretesa tributaria oppure il contenzioso potrebbe riservare sorprese.. P.S. è un soggetto imprenditoriale o professionale con obbligo di munirsi di PEC ai sensi del CAD e a cui avete inviato l'avviso via PEC?
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda lupo bianco » 23/11/2022, 8:45

Impresa individuale. Munito di pec. Invio con racc. ar
Grazie
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda Kaleb » 23/11/2022, 10:41

Intendo l'avviso di pagamento originario, non l'avviso di accertamento. Se il primo è stato inviato alla PEC inipec dell'imprenditore da un indirizzo PEC elencato in indice IPA (e vi è la ricevuta di avvenuta consegna), la conoscenza legale dello stesso l'ha avuta.
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda lupo bianco » 23/11/2022, 11:10

Scusa. L’avviso bonario è andato con posta ordinaria. Atto successivo accertamento esecutivo
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda Kaleb » 23/11/2022, 20:41

Avendo il tuo Ente scelto il modello di liquidazione d'ufficio e prescrivendo l'invio di una forma di previo sollecito non vedo molte scappatoie per salvare l'accertamento, se non potendo dimostrare con evidenze documentali che il contribuente era comunque a conoscenza del dovuto.. :?: :|

P.S. per il futuro limitate gli aggravi procedimentali autolimitanti imposti dal regolamento se non obbligatori per legge (la violazione dell'iter comporta l'annullamento degli atti in cascata) ed eventualmente valutate l'opportunità di utilizzare un atto ibrido di sollecito-accertamento (effetti del sollecito per i pagamenti effettuati entro X giorni, effetti dell'accertamento sanzionato per l'infruttuoso decorso del tempo).
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda lupo bianco » 27/11/2022, 18:18

Nel ringraziare per le articolate risposte , aggiungo un ulteriore dubbio. In caso di liquidazione d’ufficio. Li dove non è stato inviato il sollecito, nell’avviso di accertamento possono essere indicati gli interessi per l’ omesso versamento? Un commercialista sostiene che gli interessi presuppongono una inadempienza del contribuente che però di fatto è emersa solo con l’accertamento, in assenza di sollecito. Che ne pensate?
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Re: Tari mancato invio sollecito

Messaggioda Kaleb » 27/11/2022, 18:57

Gli interessi legali o nella diversa misura stabiliti ex art. 1, comma 165 legge 296/2006 maturano dal giorno in cui sono diventati esigibili. Vi sono due possibili letture a seconda se la scadenza del dovuto prevista in via generale nel regolamento TARI o nella delibera tariffaria per l'anno si ritenga vincolante o meno per la generalità dei contribuenti: 1) se si ritiene vincolante trovo ragionevole che si facciano decorrere gli interessi di accertamento dalla data di scadenza originaria (analogamente al caso di ravvedimento operoso); 2) se si ritiene invece che l'esigibilità maturi solo con la conoscenza legale della pretesa tributaria gli interessi di accertamento decorrono dalla data di scadenza dell'avviso di pagamento/sollecito notificati; in caso contrario, dato che gli interessi vengono calcolati con termine iniziale e con termine finale alla data di emissione dell'accertamento non vedo come potrebbero essere applicati; dall'ulteriore atto di contestazione del dovuto (l'avviso di accertamento) si applicano in caso di mancato tempestivo pagamento gli interessi moratori ex art. 1 comma 802 legge 160/2019 con le decorrenze ivi previste, ma che nulla hanno a che fare con gli interessi di accertamento.
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