da MICOL » 26/11/2018, 15:36
Prendo a riferimento la corte dei conti campania 65/2018 in cui si dice
“SE IL TETTO DEL SALARIO ACCESSORIO AFFERENTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEBBA ESSERE CONSIDERATO TENENDO CONTO DELLA <SPETTANZA> POTENZIALE (PRINCIPIO DEL VALORE DI COMPETENZA ANNUA) OPPURE SI PUÒ TENERE CONTO ESCLUSIVAMENTE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE <LIQUIDATO>”.
si consideri che
“una interpretazione del dettato normativo nel senso contenimento, rispetto all'anno 2016, “ del salario accessorio per le PO a quanto effettivamente LIQUIDATO nel 2018 consentirebbe all 'ente di creare una ulteriore area organizzativa senza dover procedere alla proporzionale riduzione delle attuali P.O. , atteso che 2 delle P.O. sono attualmente articolate per 18 ore anziché 36 ore settimanali.
non mi è chiara la risposta:
l’Ente medesimo manifesta l’intendimento di costituire una nuova area organizzativa (“al fine di meglio distribuire i carichi di lavoro afferente il Servizio Tecnico”), prospettando in proposito l’ipotesi di tener conto, ai fini della determinazione del tetto del salario accessorio afferente le posizioni organizzative, non dell’ammontare di risorse potenzialmente spettante in riferimento all’anno 2016 ma esclusivamente di quanto effettivamente liquidato nell’anno 2018.
In buona sostanza -se si è ben inteso il quesito posto in termini a dir poco scarsamente comprensibili-il Comune di Francolise ritiene -e chiede lumi in proposito-di poter istituire una quinta P.O. rispetto alle quattro già previste in dotazione organica, avendone assegnato due (di tali quattro) per 18 ore (anziché per 36 ore) settimanali ciascuna, così ottenendo nell’anno 2018 un “risparmio” effettivo corrispondente a quanto “spendibile” per la predetta ulteriore P.O. da istituire.
Ora, in argomento va svolta una breve(e piuttosto evidente, data la chiarezza del dettato normativo) premessa.
Quandodiscorre di “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” che“non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, il legislatore intende evidentemente operare il computo di tale tetto di spesa facendovi rientrare le risorse stanziate in bilancio nel 2016 con destinazione al trattamento accessorio del personale.E', dunque, l'importo determinato nel 2016 con tale finalità, che costituisce con decorrenza 1/1/2017 in ogni caso limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, senza che venga operato alcun riferimento a quanto a tale titolo effettivamente liquidato negli anni successivi.
il mio dubbio è : prendo a riferimento il 2016 COMPETENZA , per il 2018 se so che LIQUIDERO' meno perché ho un responsabile part time posso usare quella economia per fare un'altra P.O, è corretto?