lucio guerra ha scritto:dalla data di apertura del fallimento non deve essere emesso nessun avviso di accertamento
per le annualità antecedenti all'apertura del fallimento gli avvisi di accertamento vanno notificati alla PEC della procedura, così come l'insinuazione al passivo del fallimento
per le annualità successive all'apertura del fallimento sarà il curatore fallimentare, in seguito alla vendita degli immobili, a richiedere al comune l'importo da versare per IMU e le modalità di versamento, senza sanzioni e senza interessi
E se il curatore, a seguito di vendita degli immobili, richiede una transazione sul dovuto?
Alla luce dell’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, per cui, risultando la previsione dell’obbligazione tributaria da disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore, quest’ultimo è vincolato all’esercizio della potestà impositiva, senza l’attribuzione di alcuna discrezionalità, l'ipotesi non ci pare attuabile.
Cosa ne pensate?
Grazie