da Samuele77 » 24/01/2022, 13:58
Si può derogare al tetto contrattuale al lavoro straordinario solo se rientriamo nel caso di cui all'art. 56-ter del CCNL 21.05.2018, mentre negli altri casi citati nel quesito (straordinari finanziati da enti terzi in casi diversi rispetto a quelli di cui all'art. 39 del CCNL 14.09.2000 - consultazioni elettorali, eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali) non ci sono deroghe rispetto al tetto contrattuale dello straordinario. In questo senso vedi anche l'orientamento Aran RAL 1560.
Non è pertinente il parere citato di Oliveri, perché si riferisce alla deroga ai diversi tetti, di fonte legislativa, alla spesa assoluta di personale e al salario accessorio.
Art. 56-ter del CCNL 21.05.2018
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di
lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo
svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma
3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un
compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di
domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al
personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente
corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo
individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL
dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto
massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14
del CCNL dell’1.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi
compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal
fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti
organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni
regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo
successivo alla stipulazione del presente CCNL.
RAL 1560 (estratto):
Secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute.
A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.
Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo.
Solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa, consente l’integrazione e l’incremento delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina dell’art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall’art.15 del CCNL del 5.10.2001.
Ulteriori eccezioni, ugualmente precisate dalla disciplina contrattuale, sono quelle relative ai possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali.
Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell’ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell’ente, le risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.