da lucio guerra » 21/01/2022, 13:39
personalmente ritengo applicabile circolare n.11 del 2020
5.9 QUESITO: Ambito di applicazione della sospensione di cui all’articolo 67,
comma 1, del decreto
Si chiede se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1
dell’articolo 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino
all’interno dell’intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1°
giugno i giorni compresi tra l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con
riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, quindi ad esempio se per il termine di
decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un «differimento» di 84 giorni.
RISPOSTA
In via generale, si può affermare che l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la
sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti
impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in
virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in
avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84
giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell’articolo 67 come modificato dalla legge di
conversione del Decreto «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi
all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
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Con la risposta fornita dall’agenzia delle entrate nella circolare 11/e è stato affermato che il periodo di sospensione del potere di rettifica (e, dunque, la proroga di ulteriori 84, rectius 85, giorni rispetto all’ordinaria scadenza del 31 dicembre) si applica anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020 (in concreto, ciò comporta che la proroga del potere di rettifica di ulteriori 85 giorni si applicherà non solo al periodo d’imposta 2015 – in caso di presentazione di dichiarazione – e 2014 – in caso di omessa dichiarazione – i cui termini di decadenza e prescrizione scadevano entrambi nel 2020, ma anche ad altri periodi d’imposta i cui termini non scadono nel 2020 ma sono “di passaggio”– vale a dire anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020).