da PINCOPALLO » 05/04/2019, 16:45
Dopo la adozione della delibera di giunta relativa al riaccertamento ordinario, la variazione degli stanziamenti di cassa PUO’ essere fatta, sempre ad opera della giunta (e prima della approvazione consiliare del rendiconto): in tal caso non deriva da un obbligo di legge - che non esiste - ma consegue ad una necessità gestionale dell’Ente.
L’adeguamento degli stanziamenti di cassa previsti in bilancio (c.d. “riallineamento”) è invece OBBLIGATORIO in occasione della approvazione del rendiconto, e ciò al fine di assicurare che i dati di apertura dell’esercizio in corso di gestione coincidano con i dati di chiusura dell’esercizio precedente; ciò è espressamente previsto dall’art. 227, comma 6-quater, del TUEL il quale prevede che:
“” 6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione””.
Tale norma dispone che detto adeguamento va disposto “”ove necessario”, e cioè qualora risulti obbligatorio per rispettare la regola che lo stanziamento di cassa non può superare la somma di residuo più competenza (ipotesi che in pratica può verificarsi soltanto in caso di riduzione di un residuo ovvero di riduzione di uno stanziamento di competenza finanziato da FPV correlata ad una pari riduzione del FPV di entrata in quanto non costituito).
Il suddetto adeguamento rientra nella competenza della Giunta, e la relativa delibera deve essere adottata contestualmente alla approvazione del rendiconto da parte del consiglio.