SELECT ha scritto:Buongiorno,
ho visto il quesito formulato dal collega ma anch'io ho questo dubbio...
Se trattasi di fabbricato D, ed era già stato notificato in precedenza avviso di accertamento al curatore,
non si potrebbe calcolare L'IMU maturata nel periodo endofallimentare ( ok IMU ordinaria senza le sanzioni e interessi dell'accertamento) solo con il codice comunale 3930?
L'ufficio, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera f legge 228 /2012, ha svolto, a tutti gli effetti, attività di accertamento su un fabbricato D e pertanto avrebbe diritto ad incassare anche la quota erariale....
In passato mi sono capitati casi simile a quello del collega e ho comunicato al curatore l'imu ordinaria con il solo codice comunale 3930 (perché in precedenza avevo già notificato degli avvisi accertamento prima ancora che venisse comunicato il fallimento).
Non è una differenza da poco....la quota erariale incide tantissimo, è il "premio" dell'attività svolta dai comuni per conto dell 'erario, la regola dovrebbe valere anche per i fallimenti ...i comuni perdono tempo in "scartofie" con i tribunali/curatori/portale fallco...ecc ecc ... e poi rimangono solo le briciole?
(scusate il mio tono non vuole essere polemico è solo una considerazione)
L'IMU endofallimentare è un versamento ordinario, il cui credito è un credito della procedura e quindi in prededuzione, e cambia solo la scadenza (i famosi tre mesi dalla data di trasferimento). Segue quindi le regole ordinarie (quota stato e quota comune). E' di fatto un versamento in "autoliquidazione" da parte del curatore, tu non devi fare alcun accertamento.
L'IMU, invece, maturata precedentemente alla data del fallimento, i cui avvisi di accertamento emessi dal comune sono stati insinuati nel passivo fallimentare, in quanto accertamenti, il gettito che mai dovesse arrivare dalla ripartizione dell'attivo, va al comune.