da lucio guerra » 18/10/2021, 11:38
la legge non l'abbiamo scritta noi e su questo punto è chiarissima
comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,[u] oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,
[b]QUINDI IN SINTESI
1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)
2) IL COMODANTE (es. genitori) PUO’ POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
3) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
4) IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
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Nel caso prospettato invece il Comodante (genitore) :
- NON possiede un solo immobile ma ne possiede 2
- i 2 immobili sono concessi entrambi in comodato ai figli
- Il Comodante (genitore), quindi, non ha adibito a propria abitazione principale uno dei due immobili
- Non è tra l'altro precisato se il Comodante (genitore) risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (non è fondamentale perchè non rispetta già il requisito precedente