da Vanzini » 03/10/2021, 10:58
E' interessante questa sentenza della CTP di Milano:
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La capacità edificatoria del lotto edificabile originario, non ancora utilizzata, è il cardine per stabilire se un’area, accatastata con il fabbricato in quanto pertinenziale, sia soggetta a Imu. La Ctp di Milano respinge i ricorsi della società che ha impugnato gli atti di accertamento del comune di Vimodrone (anni 2013-2014). I giudici, con sentenza 3250 del 20/7/2021, accolgono integralmente la tesi dell’ente: la fusione catastale del terreno (accreditato come pertinenziale) con il fabbricato principale non è rilevante ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’imposta. Difatti, tale accorpamento, che può essere frazionato in qualsiasi momento, non fa venire meno la potenzialità volumetrica residua né il conseguente valore autonomo di mercato.
La ricorrente sostiene che il comune abbia erroneamente assoggettato all’Imu la superficie del piazzale, nonostante essa risulti «graffata» al deposito al quale sarebbe durevolmente e strumentalmente asservito. L’ente replica precisando che spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di una sopravvenuta modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi.
Tale circostanza, inoltre, non può ridursi ad un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum da parte del titolare del diritto reale sull’area in questione (ex multis: Cass. sez. trib. 27/4/2018, n. 10232). La giurisprudenza di legittimità considera infatti del tutto trascurabile il mero dato catastale ai fini della valutazione della sussistenza della pertinenzialità dell’area anche nel caso in cui vi sia stata una distinta iscrizione in catasto dell’area ritenuta pertinenziale e del fabbricato (ex multis: Cass. sez. trib. 30/10/2018, n. 27573).
La presenza di segni grafici di collegamento tra i relativi mappali, inoltre, è da considerarsi inconsistente sul piano probatorio, ai fini della verifica della sussistenza del nesso di pertinenzialità. In sintesi, secondo la suprema Corte, l’unico elemento dirimente può rinvenirsi nella c.d. pertinenzialità «di fatto», da verificare in ogni singolo caso a condizione che il contribuente ne abbia fatto specifica menzione nella dichiarazione (ex multis: Cass. sez. trib. 30/10/2018, n. 27573). Lo stesso legislatore, scrivendo il comma 741, lett. a), legge 160/2019, ha voluto esaltare l’aspetto urbanistico, intendendo, probabilmente, conferire maggiore peso alla valutazione del rapporto volumetrico tra area e fabbricato oltre alla questione dell’obbligo di accatastamento unitario.
Difatti, in regime di nuova Imu, non è possibile escludere quelle aree che, sebbene non siano pertinenziali dal punto di vista urbanistico, siano state catastalmente fuse con il fabbricato. In altre parole, secondo questa impostazione, sarebbe pertinenziale solo quella superficie che si è resa necessaria per la realizzazione del fabbricato, rimanendo imponibile dal punto di vista dell’Imu quella porzione che può essere separata.
Ebbene, la ricorrente non allega alcuna circostanza idonea a dimostrare l’effettiva sterilizzazione dello ius edificandi sull’area, divenuta «fabbricabile» a decorrere dal 1/1/2013 in virtù dell’adozione del nuovo piano urbanistico, né fornisce la prova in giudizio dell’asservimento pertinenziale. Il giudice di prime cure rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di giudizio.
V. R.