Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda EBELLE » 30/09/2021, 17:36

Un'area edificabile (di mq. 772) era stata dichiarata pertinenziale nel 2013, oltre che graffata catastalmente, così da non pagare IMU/TASI. Da sopralluogo effettivamente avevo riscontrato alberi alto fusto, recinzione storica ... un'area destinata durevolmente a giardino a tutti gli effetti.
Nel 2021 mi accorgo che viene presentato un permesso di costruire!
Posso recuperare IMU/TASI dal 2015 considerando la dichiarazione come infedele?
Grazie
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda Vanzini » 03/10/2021, 10:58

E' interessante questa sentenza della CTP di Milano:
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La capacità edificatoria del lotto edificabile originario, non ancora utilizzata, è il cardine per stabilire se un’area, accatastata con il fabbricato in quanto pertinenziale, sia soggetta a Imu. La Ctp di Milano respinge i ricorsi della società che ha impugnato gli atti di accertamento del comune di Vimodrone (anni 2013-2014). I giudici, con sentenza 3250 del 20/7/2021, accolgono integralmente la tesi dell’ente: la fusione catastale del terreno (accreditato come pertinenziale) con il fabbricato principale non è rilevante ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’imposta. Difatti, tale accorpamento, che può essere frazionato in qualsiasi momento, non fa venire meno la potenzialità volumetrica residua né il conseguente valore autonomo di mercato.

La ricorrente sostiene che il comune abbia erroneamente assoggettato all’Imu la superficie del piazzale, nonostante essa risulti «graffata» al deposito al quale sarebbe durevolmente e strumentalmente asservito. L’ente replica precisando che spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di una sopravvenuta modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi.

Tale circostanza, inoltre, non può ridursi ad un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum da parte del titolare del diritto reale sull’area in questione (ex multis: Cass. sez. trib. 27/4/2018, n. 10232). La giurisprudenza di legittimità considera infatti del tutto trascurabile il mero dato catastale ai fini della valutazione della sussistenza della pertinenzialità dell’area anche nel caso in cui vi sia stata una distinta iscrizione in catasto dell’area ritenuta pertinenziale e del fabbricato (ex multis: Cass. sez. trib. 30/10/2018, n. 27573).

La presenza di segni grafici di collegamento tra i relativi mappali, inoltre, è da considerarsi inconsistente sul piano probatorio, ai fini della verifica della sussistenza del nesso di pertinenzialità. In sintesi, secondo la suprema Corte, l’unico elemento dirimente può rinvenirsi nella c.d. pertinenzialità «di fatto», da verificare in ogni singolo caso a condizione che il contribuente ne abbia fatto specifica menzione nella dichiarazione (ex multis: Cass. sez. trib. 30/10/2018, n. 27573). Lo stesso legislatore, scrivendo il comma 741, lett. a), legge 160/2019, ha voluto esaltare l’aspetto urbanistico, intendendo, probabilmente, conferire maggiore peso alla valutazione del rapporto volumetrico tra area e fabbricato oltre alla questione dell’obbligo di accatastamento unitario.

Difatti, in regime di nuova Imu, non è possibile escludere quelle aree che, sebbene non siano pertinenziali dal punto di vista urbanistico, siano state catastalmente fuse con il fabbricato. In altre parole, secondo questa impostazione, sarebbe pertinenziale solo quella superficie che si è resa necessaria per la realizzazione del fabbricato, rimanendo imponibile dal punto di vista dell’Imu quella porzione che può essere separata.

Ebbene, la ricorrente non allega alcuna circostanza idonea a dimostrare l’effettiva sterilizzazione dello ius edificandi sull’area, divenuta «fabbricabile» a decorrere dal 1/1/2013 in virtù dell’adozione del nuovo piano urbanistico, né fornisce la prova in giudizio dell’asservimento pertinenziale. Il giudice di prime cure rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di giudizio.
V. R.
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda Unborn » 04/10/2021, 9:30

EBELLE ha scritto:Un'area edificabile (di mq. 772) era stata dichiarata pertinenziale nel 2013, oltre che graffata catastalmente, così da non pagare IMU/TASI. Da sopralluogo effettivamente avevo riscontrato alberi alto fusto, recinzione storica ... un'area destinata durevolmente a giardino a tutti gli effetti.
Nel 2021 mi accorgo che viene presentato un permesso di costruire!
Posso recuperare IMU/TASI dal 2015 considerando la dichiarazione come infedele?
Grazie


A mio avviso l'accertamento dal 2015 al 2020 è rischioso dal punto di vista di un possibile ricorso, fermo restando che poi le Commissioni sono imprevedibili.
Se nel 2013 è stata dichiarata come tale (non solo per l'accatastamento unitario) e voi previo sopralluogo l'avere pure constatato, ora recuperare l'imposta seppur dai due anni successivi sarebbe un' operazione un po' tirata per i capelli.
L'unico elemento che fa venir meno l'elemento "soggettivo" del vincolo pertinenziale ovvero la volontà del proprietario di non utilizzarla più come pertinenza è appunto la presentazione di una richiesta di permesso a costruire o comunque anche una semplice richiesta di parere preliminare. Se invece avete altre prove tangibili che prima di ciò l'area non fosse più pertinenziale (foto o altro) allora potreste anche recuperare l'imposta per gli anni precedenti. Se questo non c'è , il tentativo lo potete fare ma potrebbe risultare alquanto ardito.
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda Vanzini » 04/10/2021, 10:22

Concordo pienamente con quello che dice Unborn, però la 160/2019 ha riscritto l'IMU. Io ci proverei motivandoli bene a recuperare almeno dal 2020 in poi.
V. R.
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda lucio guerra » 04/10/2021, 10:26

sentenza n. 3129/3/2021 della Ctr Lombardia
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda Unborn » 04/10/2021, 10:29

Vanzini ha scritto:Concordo pienamente con quello che dice Unborn, però la 160/2019 ha riscritto l'IMU. Io ci proverei motivandoli bene a recuperare almeno dal 2020 in poi.


ha riscritto la definizione di pertinenza, ma dal 01.01.2020 in poi non per gli anni precedenti. Se la normativa nuova viene citata al solo fine di rafforzare una decisione ci sta, ma se viene utilizzata per prenderla quella decisione ...mmm.... :oops:
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda lucio guerra » 04/10/2021, 10:40

concordo su tutta la linea di unborn
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Re: Area edificabile dichiarata pertinenziale ma ...

Messaggioda Unborn » 04/10/2021, 12:26

lucio guerra ha scritto:sentenza n. 3129/3/2021 della Ctr Lombardia


interessante anche questa sentenza, specie nella parte dedicata al ruolo dell'usufruttuario

"E' da escludere, pertanto, che l'usufruttuario possa procedere ad attribuire la pertinenzialità del fondo in quanto muterebbe la natura economica" .... l'usufrutto prevede il godimento della cosa altrui con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica
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