da Samuele77 » 30/09/2021, 20:21
Lo scorrimento di graduatoria equivale alla chiamata per concorso, quindi nessun problema.
Se c'è un giorno di stacco il diritto non è garantito, stando all'interpretazione che l'Aran diede con riferimento all'art. 14-bis del CCNL 06.07.1995 (RAL428):
Il diritto del dipendente alla conservazione del posto, previsto dall’art. 14 - bis, comma 9, del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche, spetta anche nel caso in cui tra la risoluzione del primo rapporto di lavoro e l’inizio del secondo vi sia un’interruzione di uno o di qualche giorno?
La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che alla base della disciplina contrattuale dell’art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche vi sia la considerazione, evidente ma tacita, della necessaria continuità del rapporto di lavoro, nel senso che il passaggio del dipendente dall’ente di originaria appartenenza al nuovo debba avvenire senza soluzione di continuità.
Proprio tale continuità giustificherebbe la possibilità di riconoscere il diritto del dipendente alla conservazione del posto presso l’ente di appartenenza, ai sensi del comma 9 dell’art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995, per tutta la durata del periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro pubblico.
Conseguentemente, se viene meno tale continuità (con un’interruzione anche di un solo giorno) l’originario rapporto di lavoro si estingue completamente e definitivamente, con la ulteriore conseguenza anche dell’impossibilità di applicazione del beneficio previsto dalla clausola contrattuale del sopra citato art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.