da lucio guerra » 08/09/2021, 13:17
come avevo già scritto più volte, arriva l'ennesima conferma della Cassazione
Unica condizione per determinare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali secondo l’aliquota massima dello 0,1% prevista dall’articolo 1, comma 750, della legge 160/2019 è la classificazione catastale dell’immobile nella categoria D/10 ovvero, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012. A nulla rilevano circostanze estranee alle risultanze catastali. È quanto si apprende dall’ordinanza n. 23386/2021 del 24 agosto scorso della Cassazione.