da Samuele77 » 12/08/2021, 13:34
Per tutti gli enti pubblici vale l'art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/20014:
"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
Per quanto riguarda i Comuni è in vigore una prescrizione specifica vale a dire l'art. 3 comma 7 -ter del DL 80/2021, già convertito in legge, che dispone: “per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”.
Quindi come vedi è molto improbabile che il Comune ti consenta di andartene prima di cinque anni "sorvolando" su queste prescrizioni, anche considerato che la copertura della quota riservata ai disabili è un obbligo, e quindi il tuo trasferimento potrebbe comportare la scopertura di tale quota, situazione che dovrebbe rapidamente (entro 60 giorni) essere sanata dal Comune con altre assunzioni riservate, pena l'applicazione al Comune stesso di sanzioni ai sensi della legge 68/1999.