Fiorella ha scritto:davide79 ha scritto:Immagino che il presupposto sia "residenze diverse in comuni diversi".
Precisato questo, nell'ordine:
1) omesso versamento se i coniugi hanno residenza in comuni diversi.
2) certamente. Solo il giudice tributario può disapplicare le sanzioni.
3) Irrilevante, ritengo sufficiente lo spacchettamento del nucleo familiare
Intanto grazie per la risposta!
2) nonostante il principio di cui all'art. 10, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente? In fin dei conti si tratta di una questione oggetto di incertezza interpretativa e da parte del contribuente vi è stata buona fede alla luce di quanto indicato dalla circolare MEF 3/2012...
3) però in teoria l'obbiettivo è quello di evitare la duplicazione del beneficio fiscale... se dei due coniugi, pur se con diverse residenze, solo uno è proprietario, formalmente il beneficio lo si applica una volta sola...
2) la funzione nomofilattica è della Cassazione e non delle circolari. La norma è sempre stata molto chiara, e c'è una giurisprudenza ICI importante, a cui ha fatto seguito una giurisprudenza IMU altrettanto importante e unilaterale. Tra l'altro, anche per i tributi locali è stato esteso il ravvedimento operoso senza limiti di tempo, per cui il contribuente può regolarizzarsi tranquillamente. Quindi se si arriva all'accertamento senza una sua regolarizzazione, escludo la buona fede del contribuente. Non disapplico le sanzioni sulla base di una circolare del MEF. Discorso diverso, ovviamente, se è stato il Comune a spingersi, dando specifiche indicazioni a cui il contribuente si è attenuto.
3) le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Se vedo che manca la residenza e dimora abituale del nucleo familiare, viene a meno il concetto di abitazione principale e quindi la sua esclusione dall'IMU.
Ovviamente, ognuno poi si regola di conseguenza...