da trombetta » 12/06/2021, 7:32
Il sistema di classificazione professionale, nell’ambito del quale viene inquadrato il personale assunto presso gli enti locali, è stato delineato dal Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 31 marzo 1999 e ancora oggi vigente.
Il CCNL comparto Funzioni locali del 2018 ha, infatti apportato diverse modifiche e stabilito alcune disapplicazioni, ma ha sostanzialmente confermato, con l’art. 12, il sistema di classificazione del 1999, pur prevedendo l’istituzione di un’apposita Commissione finalizzata a proporre una revisione complessiva.
Per espressa disposizione dell’art. 1 CCNL 1999, dal contratto medesimo viene disciplinato il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni locali: sono inclusi anche i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) individuate dalle Regioni che svolgono prevalente attività assistenziale.
Il Contratto del 1999 ha classificato il personale, suddividendolo in quattro categorie, individuate, rispettivamente, con le lettere dell’alfabeto A, B, C e D; per ognuna di esse vi è l’indicazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle pertinenti mansioni.
Nell’ambito della categoria il contratto opera una ripartizione in diverse posizioni economiche (il numero differisce da una categoria all’altra) che indica il diverso livello di retribuzione spettante ai dipendenti. Salvo casi particolari l’accesso avviene sempre nella posizione economica iniziale della categoria (C1, D1).
I profili professionali descrivono e specificano il contenuto delle attribuzioni proprie della categoria; ad esempio nella categoria “C” rientra sia il profilo dell’Agente di Polizia municipale che quello dell’Istruttore amministrativo. Le diverse denominazioni che concretamente assumono nei bandi sono da ricollegare al fatto che spetta agli enti, in piena autonomia e in relazione al proprio modello organizzativo, identificare i profili professionali loro occorrenti e a collocarli nelle corrispondenti categorie, nel rispetto delle relative declaratorie.
Tutte queste informazioni sono generalmente riportate in modo sintetico già nel titolo del bando di concorso. Ad esempio un Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi economici-finanziari del Comune di … riporta i seguenti dati:
l’indicazione se si tratta di un concorso pubblico oppure di una procedura di mobilità
la previsione di una selezione per soli esami o per esami e titoli (rarissime le selezioni per soli titoli, riservate a qualifiche apicali)
il numero dei posti a concorso
il profilo professionale ricercato (nell’esempio istruttore amministrativo)
la categoria e la posizione economica di inquadramento (in questo caso categoria C, posizione economica 1, la regola per i nuovi assunti)
la tipologia di contratto proposta (nell’esempio, a tempo pieno e indeterminato)
il settore dell’amministrazione comunale presso il quale è previsto lo svolgimento delle mansioni (settore servizi economici-finanziari).