da situation » 14/09/2021, 11:46
ANCI si è prontamente mossa in tale direzione con questa richiesta ufficiale:
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI
Prot. 77/VSG/SD/AB/fb
Roma, 8 settembre 2021
Cara Marcella,
Ti scrivo in merito alla criticità segnalataci già da diversi Comuni sulla corretta
interpretazione del primo periodo della disposizione di cui al comma 1.1. dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01, così come novellato dalla legge n. 113/2021, di
conversione del D.L. n. 80/2021.
Dal tenore letterale della norma, infatti, sembrerebbe che per i Comuni con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, sia esclusa sia la mobilità
volontaria in uscita che quella in ingresso, con pesanti ricadute in termini gestionali che
impedirebbero, soprattutto nei piccoli enti che ne hanno più bisogno, il reclutamento di
personale con tale modalità.
A nostro avviso, la ratio della norma era invece di escludere, per tali Enti, la sola mobilità
in uscita senza il previo assenso dell’Ente Locale, come si evince peraltro dagli altri
periodi della disposizione stessa che introducono criteri restrittivi in tal senso per gli altri
enti locali.
Ti chiedo pertanto di intervenire per chiarire la portata della disposizione e, se
necessario, correggerla con una proposta normativa da inserire nel primo provvedimento
utile e, in tal senso, nell’ottica della massima collaborazione che contraddistingue i nostri
rapporti, Ti allego alla presente in una sua possibile formulazione.
Contando sulla Tua consueta disponibilità, Ti invio cordiali saluti
Veronica Nicotra
___________________________________________
Al Capo di Gabinetto Dipartimento Funzione Pubblica
Marcella Panucci
Proposta
All’articolo 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., quarto periodo,
dopo le parole “servizio sanitario nazionale”, aggiungere le seguenti parole:
“e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 100”
Conseguentemente al comma 1.1. il primo periodo è abrogato.
Motivazione
La proposta serve ad evitare che l’interpretazione letterale della disposizione di cui
al comma 1.1. dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla
legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli
enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti
dall’applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso. Ciò sarebbe
incoerente con l’intento del legislatore che era quello di evitare il ricorso alla
possibilità della mobilità volontaria senza una preventiva valutazione da parte degli
enti locali di appartenenza prevedendo, con i correttivi introdotti al Senato,
ulteriori norme restrittive in materia.