da Samuele77 » 02/06/2021, 13:00
Non capisco proprio dove stia il problema. La mobilità tra enti è una cessione del rapporto di lavoro e ne consegue automaticamente e d'ufficio il trasferimento al nuovo ente, nuovo titolare del rapporto, del fascicolo personale del dipendente, comprese le valutazioni. Non ci sono proprio problemi di privacy, dato che si tratta di un trasferimento di documenti e dati necessari per lo svolgimento delle funzioni pubbliche istituzionali degli enti coinvolti. E' la PA mittente che deve trasmettere la documentazione inerente il rapporto di lavoro ceduto, non spetta certamente al lavoratore farlo. E un lavoratore che chiede il trasferimento in un altro ente sa benissimo che il suo fascicolo viene trasferito al nuovo ente.
Se la procedura selettiva PEO nell'ente di destinazione prevede la considerazione delle valutazioni riportate nell'ente di provenienza (e questo è certamente legittimo, dato che il CCNL 21.05.2018 impone di considerare a questo fine la performance del triennio precedente), a che titolo tu, ente mittente ed ex datore, avanzi dubbi sulle regole di svolgimento della PEO nel nuovo ente, sull'omogeneità delle valutazioni e sugli eventuali sistemi adottati in quell'ente per migliorarla, se non sei più datore di lavoro del dipendente di cui parliamo?
Generalmente poi le selezioni PEO prevedono la presentazione di una istanza, e quindi l'accettazione espressa delle regole della competizione, da parte del dipendente. Ma anche se questa non fosse prevista, al lavoratore si applicano comunque il CCNL e i contratti decentrati. Se questi ultimi prevedono la PEO in base a determinate regole che prevedono di ammettere alle selezioni anche coloro che nel triennio sono transitati per mobilità valorizzando le valutazioni riportate nell'ente di provenienza, la procedura si applica anche al dipendente in questione, perché la selezione PEO è una procedura attuativa e di gestione del contratto individuale di lavoro, come integrato dai contratti collettivi, e viene svolta dall'ente con atti di gestione di diritto privato che di per sé non richiedono l'acquisizione del consenso del lavoratore. Non a caso chi vince la selezione e ottiene il passaggio, non muta il suo inquadramento e quindi non è chiamato a stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro.