Modifica allegato a2 in consiglio

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Messaggioda Fin2017 » 20/05/2021, 6:44

Buongiorno a tutti qualcuno ha già provveduto o sta provvedendo a preparare la modifica dell'allegato a2 per la sua approvazione in consiglio a seguito dell'invio della certificazione del fondone? Ci sono schemi di delibere tipo che girano e che mi sto perdendo? Grazie
Fin2017
 
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda vicoforte » 20/05/2021, 14:28

anche a me interesserebbe
grazie
vicoforte
 
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda fruguglietti » 20/05/2021, 16:39

anche a me interessa lo schema di delibera grazie
fruguglietti
 
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda RMonti » 02/06/2021, 11:55

OGGETTO: Modifica del rendiconto della gestione 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. __ del _______ con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione 2020 e i relativi allegati;

Considerato in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2020, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente:

Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 ................ Importi

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 .......................................... xxxxxxxxx
Fondo anticipazioni liquidità ............................................................................. xxxxxxxxx
Fondo perdite società partecipate ..............................
Fondo contenzioso ...................................
Altri accantonamenti ...........................
Totale Parte accantonata ............................
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ..............................
Altri vincoli .........................................
Totale Parte vincolata ..................................
Parte destinata agli investimenti ...............................
Parte disponibile .............................................
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 ............................. xxxxxxxxxxxxxxx


Visti i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 che recita:

“Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione
degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”
;

Viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data ____________ e successivamente modificata in data _____________ (eventuale);

Vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita:

“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma
830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili?

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le
modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla
BDAP”;


Rilevato che il Comune di ____________ rientra nella situazione rappresentata nella suddetta Faq;

Considerato quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si rende quindi necessario modificare tale documento e, in particolare tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

=> prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
=> elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
=> equilibri di bilancio;
=> quadro generale riassuntivo;
=> relazione sulla gestione;
=> piano degli indicatori di bilancio;
=> conto economico;
=> stato patrimoniale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 42 e 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione (prot. n. _____ del ________);

Visti inoltre:

 il vigente regolamento di contabilità;
 il vigente Statuto comunale;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di modificare il rendiconto della gestione 2020, rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 nel seguente modo:

Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 ................ Importi

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 .......................................... xxxxxxxxx
Fondo anticipazioni liquidità ............................................................................. xxxxxxxxx
Fondo perdite società partecipate ..............................
Fondo contenzioso ...................................
Altri accantonamenti ...........................
Totale Parte accantonata ............................
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ..............................
Altri vincoli .........................................
Totale Parte vincolata ..................................
Parte destinata agli investimenti ...............................
Parte disponibile .............................................
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 ............................. xxxxxxxxxxxxxxx


2. di modificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui al punto 1, i seguenti allegati del rendiconto della gestione 2020 che, come modificati,
corredano la presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

=> prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
=> elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
=> equilibri di bilancio;
=> quadro generale riassuntivo;
=> relazione sulla gestione;
=> piano degli indicatori di bilancio;
=> conto economico;
=> stato patrimoniale;

3. di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente deliberazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con l’art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016;

4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione dell’Ente;

5. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che si allegano all'originale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda MonicaM » 03/06/2021, 9:38

anche conto economico e stato patrimoniale?
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda finanziaria 5 » 03/06/2021, 10:35

La modifica del solo allegato A2 non dovrebbe modificare la contabilità economica e lo stato patrimoniale o mi sfugge qualcosa?
E per quanto riguarda la tempistica, quale sarà?
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Re: Modifica allegato a2 in consiglio

Messaggioda RMonti » 03/06/2021, 12:35

Fonte: Enti Locali e edilizia

Fondone e rideterminazione avanzi: tutte le possibili soluzioni

Serve una norma che renda più snello l'iter, superando l'obbligo del doppio passaggio (giunta-consiglio)

Sia il decreto Sostegni bis che la legge di conversione del decreto Sostegni (Dl 41/2021) deludono i responsabili finanziari che attendevano fiduciosi una norma di semplificazione contabile.

In ballo c'è la rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 relativo al fondo funzioni fondamentali, alla luce della certificazione Covid trasmessa entro il 31 maggio e delle ultime indicazioni di RgS.

Per chi ha approvato il rendiconto entro il 30 di aprile (e chiuso i conti almeno un mese prima) il calcolo dell'avanzo vincolato da fondone ha assunto carattere provvisorio: mancavano i dati definitivi dell'Imu e dell'Irpef, non era in linea la piattaforma del pareggio e, soprattutto, non erano noti tutti gli orientamenti di RgS, palesatisi con la oramai famosa Faq n. 38 (si veda NT+ Enti locali & edilizia dell'11 maggio).

La necessità di vincolare la quota relativa alla perdita figurativa Tari non impiegata nel 2020, di aggiungere al vincolo da fondone la quota dei ristori Imu e Tosap non utilizzati e di trattare separatamente il ristoro specifico dell'imposta di soggiorno portano spesso a dei numeri molto diversi da quelli già approvati.

Numeri che possono anche far emergere un disavanzo laddove in precedenza era stato determinato un avanzo libero.

Arconet, con la Faq n. 47 dello scorso 17 marzo 2021, si era espressa in senso favorevole a una modifica del risultato di amministrazione, specificando che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto stesso.

Il che equivale a dire: approvazione in giunta dei prospetti modificati, acquisizione del parere dell'organo di revisione, deposito ai consiglieri nel rispetto del regolamento di contabilità e approvazione in consiglio.

Non sono pochi i prospetti che devono essere modificati: non solo quello del risultato di amministrazione ed il prospetto a.2 di determinazione delle quote vincolate, ma anche il quadro generale riassuntivo, il prospetto degli equilibri nonché il conto economico e lo stato patrimoniale, a causa dei risconti passivi connessi alle quote di avanzo vincolato i cui ricavi devono essere sospesi in quanto non hanno prodotto i relativi costi e, conseguentemente, la relazione sulla gestione.

Ecco, quindi, le aspettative deluse di una norma che, oltre a stimare una "riapprovazione" dei prospetti da modificare, renda più snello l'iter, superando l'obbligo del doppio passaggio (giunta-consiglio) ovvero demandando la competenza all'organo esecutivo/responsabile finanziario.

A questo punto ogni ente è chiamato a decidere, in autonomia, come procedere. Diverse sono le possibili soluzioni:

• chi, seguendo le indicazioni di Arconet, riapprova il rendiconto (o anche solo i prospetti modificati) seguendo la stessa procedura prevista per la sua approvazione;

• chi, invece, facendo leva sul potere rettifica degli atti amministrativi, approva direttamente in consiglio la modifica. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, la «correzione dell'errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l'interesse pubblico e l'interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 luglio 2008 n. 3597), senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale» (Tar Palermo, sentenza n. 1973/2012).

Sappiamo tuttavia come la Corte dei conti si sia sempre dimostrata contraria a una modifica del rendiconto, in forza dell'intangibilità dello stesso sancita per legge dall'articolo 150 del Rd 827/1924 (secondo cui «Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti»).

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale in più di una occasione da ultimo con la sentenza n. 80/2021, secondo cui il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e in conformità e al principio tempus regit actum, è determinato facendo applicazione delle norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui è maturato, senza necessità che fatti o norme successive ne impongano la riapprovazione.

Il discrimine tra una rideterminazione legittima del risultato di amministrazione e una che, al contrario, viola i canoni della certezza ed intangibilità, potrebbe allora essere il tempo entro cui la modifica interviene, che ai sensi della legge 241/1990, deve tradursi in tempo "ragionevole" tale per cui le risultanze già approvate non consolidino azioni e scelte difficilmente reversibili.

Ecco allora che un'altra ipotesi inizia a prendere piede tra i responsabili finanziari: quella di non procedere ad alcuna rettifica del risultato di amministrazione, rinviando al 2021 la sistemazione dinamica delle poste che tenga conto anche dei risultati dell'esercizio in corso.

Tale soluzione, tuttavia, non sempre è percorribile e deve essere valutata caso per caso.

Può essere seguita, ad esempio, dagli enti che, anche alla luce delle maggiori grandezze da vincolare, hanno sufficienti fondi liberi da utilizzare per la ricostituzione dei vincoli.

In tal caso quindi si tratterebbe di applicare avanzo libero per spese Covid (finalità espressamente prevista anche per il 2021 dall'articolo 30, comma 2-bis, del Dl 41/2021), mentre più difficile sarebbe la copertura di minori entrate, perché implicherebbe la dichiarazione di squilibrio.

Chi, invece, ha determinato un avanzo vincolato da fondone più alto di quello che effettivamente dovrebbe essere, potrebbe limitarsi a non applicare avanzo (o a disapplicare quello già applicato), a condizione che tali risorse non debbano essere utilizzate per finalità diverse (ad esempio investimenti, debiti fuori bilancio o altre finalità estranee al Covid).

Analogamente chi ha vincolato risorse a titolo di fondo funzioni fondamentali ed invece doveva iscriverle a titolo di vincolo da imposta di soggiorno, potrebbe trovarsi di fronte all'impossibilità di impiegare le risorse perché risultano formalmente destinate a finalità diverse da quelle effettive.

I problemi più grandi, tuttavia, li hanno gli enti che, alla luce della rideterminazione delle quote di avanzo vincolato da fondi Covid o da imposta di soggiorno, dovessero far emergere un disavanzo ovvero peggiorare il disavanzo già accertato. In questi casi il disavanzo sarebbe "ordinario", da ripianare entro i termini previsti dall'articolo 188 del Tuel.

È evidente come tali situazioni non possano essere sottaciute ed anzi richiedano da parte del consiglio l'adozione di provvedimenti di riequilibrio che non possono prescindere dal ricalcolo delle quote di avanzo e dall'accertamento dell'entità del disavanzo.

Un bel rompicapo, insomma, sul quale si attende un urgente intervento chiarificatore da parte del legislatore.
RMonti
 
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