da Mtiziana » 04/05/2021, 22:44
Il caos sul fondo anticipazioni liquidità manda al buio consuntivi e preventivi
Il caos delle regole sulla gestione contabile del Fondo anticipazione liquidità
manda al buio secondo le prime stime i bilanci in un migliaio di enti. Gli
effetti della decisione della Consulta (sentenza 80/2021; si veda NT+ Enti
locali & edilizia di venerdì) sono prodotti dai contenuti della sentenza ma
anche dal calendario. Perché la ribocciatura costituzionale arriva a un mese
dal termine per la chiusura di rendiconti 2020 e preventivi 2021/23, peraltro
appena spostati in extremis al 31 maggio dal decreto proroghe approvato
sempre giovedì scorso. L'allarme riguarda non solo gli enti in dissesto e
predissesto, ma tutte le amministrazioni che a suo tempo hanno ricevuto
un'anticipazione di liquidità consistente e l'hanno utilizzata per accantonare
il fondo crediti dubbia esigibilità, e hanno quindi dovuto affrontare la doppia
bocciatura costituzionale. Le norme giudicate illegittime giovedì scorso
erano nate infatti per adeguarsi alla sentenza 4/2020 che aveva cancellato le
regole originarie. E il continuo botta e risposta fra Mef e Consulta complica
anche la strada per un nuovo correttivo, che i tecnici delle amministrazioni
locali hanno iniziato subito a invocare. Perché la dichiarazione di illegittimità
cancella le norme dall'ordinamento. E senza norme il rischio è di dover mettere in piedi un recupero immediato del
disavanzo extra creato dal primo aggiustamento del 2020. La sentenza ha colpito l'articolo 39-ter, commi 2 e 3 del Dl
162/2019. Nello specifico viene meno la norma sul ripiano dell'ulteriore disavanzo emerso al 31 dicembre 2019 per
l'incremento dell'accantonamento al Fal (precedentemente utilizzato per l'Fcde). Cade dunque la possibilità, dal
2020, di rientrare del disavanzo per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio.
Secondo la Corte, la previsione genera un effetto perturbatore degli equilibri di bilancio fin dal 2020, alterando i saldi
e consentendo di celare parte delle passività emerse con la corretta appostazione del Fal. Per i giudici, non essendo
necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, non era necessario alcun intervento normativo,
mentre dovevano essere ridefinite tutte le espressioni finanziarie patologiche prodotte nel tempo, applicando a
ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. Doveva essere ricalcolato il risultato di amministrazione secondo i
canoni di legge, applicando per i deficit extra le norme vigenti nel corso dell'esercizio di riferimento. In sostanza per i
giudici la norma illegittima introduceva una deroga alle regole ordinarie di ripiano del maggior disavanzo, dilatando i
tempi di rientro dal deficit. La regola fisiologica del rientro dal disavanzo secondo la Corte Costituzionale è quella del
ripiano annuale, o al massimo triennale, comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale. Nel caos
anche i bilanci di previsione per la cancellazione della regola sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in
bilancio. È infatti soppressa la norma che consente di utilizzare il Fal fino al suo esaurimento per rimborsare
l'anticipazione.
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Tributi, bilanci e finanza locale