Kaleb ha scritto:Vige il principio della rappresentazione (subentrano i discendenti del rinunciante), se non sussistono le condizione per la rappresentazione vi è l'accrescimento a favore di chi concorreva col rinunciante. Se il chiamato all'eredità ha rinunciato non può essere oggetto di avviso di accertamento di debiti tributari del de cuius: l'avviso va annullato ed emesso a carico dei nuovi eredi (o rettificato quello dei vecchi eredi).
Per i nuovi eredi (che subentrano al rinunciante) è possibile notificare gli avvisi di Accertamento (emessi al rinunciante e quindi da annullare) per gli anni d'imposta non più accertabili?