Unborn ha scritto:allora a mio avviso è come non esistesse. doveva pagare sempre A (Cassazione 6159/2021 e precedenti) .
Nel momento in cui, ora, frazionerà e si riserverà la volumetria (con apposito atto), continuerà a pagare lui in quanto la porzione ceduta sarà svuotata della capacità edificatoria.
Allora nulla vale, a tuo dire, che la postilla di “riserva di volumetria” riportata in atto abbia valore di natura privata soltanto tra le parti contraenti e non nei confronti della Pubblica Amministrazione?
Una sentenza di Cassazione ha precisato che quando di trasferisce (cioè si vende) la proprietà di un'area, si trasferisce anche il diritto di costruirvi, in sostanza insieme alla proprietà di vendono NECESSARIAMENTE ASSIEME i diritti edificatori relativi all'area venduta (sentenza 23310/2015).
Di fatto si potrebbe interpretare che nei confronti del Comune, la clausola del contratto con cui il venditore si riserva i diritti edificatori non abbia alcun effetto: in pratica, se il contribuente B acquista i terreni senza diritti edificatori (cedendoli in sostanza al venditore), questo accordo vincola solo le parti ma è irrilevante ai fini fiscali e, di conseguenza, è come se le aree mantenessero intatti i diritti edificatori vincolando il contribuente B ai fini IMU.
Condivido la tua linea ove considererei il contribuente B svincolato da obblighi avendo acquistato un'area svuotata di capacità edificatoria ma non so come motivare compiutamente (e inappellabilmente) l'obbligo al pagamento dell'IMU per il contribuente A (avendo lo stesso riservato per sé il diritto ad edificare).