OK. I 5 ANNI sono scritti nella norma
https://www.ilsole24ore.com/art/tari-20 ... ne-ADIDfIqInfine, il Dlgs. 116/2020, con una modifica all’articolo 238 del Dlgs 152/2006 (che disciplina però la Tia 2 e non la Tari) prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, quindi escluse le industrie, possono conferire questi rifiuti al di fuori del servizio pubblico, anche se la scelta deve essere fatta per un periodo non inferiore
a cinque anni. In caso di mancato utilizzo del servizio pubblico, le imprese sono
escluse dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Rimane da capire s
u quale superficie [b]occorrerà applicare la quota fissa, anche se per la Cassazione tale quota deve essere applicata sull’intera superficie dell’azienda, inclusa quella dove si producono rifiuti speciali.[/b]
LEGGE EMILIA ROMAGNA ART. 14
https://bur.regione.emilia-romagna.it/b ... -2020-n.11Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il
30 settembre di ciascun annoCon riferimento all’anno 2021 la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo
A mio avviso tali scadenze risultano ingestibili per l'ente locale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0G00135/sg Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116